Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/09/2018, n. 22426
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Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19480-2014 proposto da: P M, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell'avvocato A D N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R M;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TORTOLINI
34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G M e R F;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 703/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/08/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere ANTONIETTA S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigetto nel resto;
uditi gli avvocati A D N e G P per delega orale dell'avvocato N P.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 703/13 depositata il 21 agosto 2013 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta da M P avverso la sentenza n. 223/2011 con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., ritenendo sussistente la giurisdizione del G.A., in relazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente responsabile del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Udine in data 3 aprile 2007 per la somma di euro 6.450,00 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa pretesamente dovuta ai sensi dell'art. 105 della L.R. 52/91 per aver la Pegoraro realizzato un muro di cinta in assenza di titolo abilitativo. La Corte di merito ha ritenuto che, nella specie, «l'opposizione ad ordinanza ingiunzione vuole far valere la prescrizione dell'illecito amministrativo sanzionato», fondandosi la prescrizione eccepita Ric. 2014 n. 19480 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- sull'art. 28 della legge n. 689 del 1981, sicché tale eccezione «attiene non alla prescrizione dei diritti nascenti in favore della PA dalla emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma attiene all'estinzione di ogni diritto della PA a seguito del decorso del tempo dalla violazione». Secondo la Corte territoriale, quindi, la Pegoraro ha dedotto «che il diritto del Comune di emettere l'ordinanza ingiunzione era estinto perché era estinto l'illecito amministrativo, essendo passati più di 5 anni dall'epoca della violazione. Per la stessa Pegoraro, cioè [era] estinto, per decorso del tempo l'illecito amministrativo e il potere autoritativo della PA» e, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice
VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell'avvocato A D N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R M;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.
TORTOLINI
34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati G M e R F;
- controrkorrente - avverso la sentenza n. 703/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/08/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere ANTONIETTA S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigetto nel resto;
uditi gli avvocati A D N e G P per delega orale dell'avvocato N P.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 703/13 depositata il 21 agosto 2013 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l'impugnazione proposta da M P avverso la sentenza n. 223/2011 con cui il Tribunale di Udine aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O., ritenendo sussistente la giurisdizione del G.A., in relazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente responsabile del Servizio di Edilizia Privata del Comune di Udine in data 3 aprile 2007 per la somma di euro 6.450,00 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa pretesamente dovuta ai sensi dell'art. 105 della L.R. 52/91 per aver la Pegoraro realizzato un muro di cinta in assenza di titolo abilitativo. La Corte di merito ha ritenuto che, nella specie, «l'opposizione ad ordinanza ingiunzione vuole far valere la prescrizione dell'illecito amministrativo sanzionato», fondandosi la prescrizione eccepita Ric. 2014 n. 19480 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- sull'art. 28 della legge n. 689 del 1981, sicché tale eccezione «attiene non alla prescrizione dei diritti nascenti in favore della PA dalla emissione dell'ordinanza ingiunzione, ma attiene all'estinzione di ogni diritto della PA a seguito del decorso del tempo dalla violazione». Secondo la Corte territoriale, quindi, la Pegoraro ha dedotto «che il diritto del Comune di emettere l'ordinanza ingiunzione era estinto perché era estinto l'illecito amministrativo, essendo passati più di 5 anni dall'epoca della violazione. Per la stessa Pegoraro, cioè [era] estinto, per decorso del tempo l'illecito amministrativo e il potere autoritativo della PA» e, pertanto, la giurisdizione spetta al giudice
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