Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 34556
Sentenza
18 aprile 2023
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18 aprile 2023
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Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sul provvedimento
Testo completo
34556-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI -Presidente - Sent. n. sez. 502/2023 MICHELE BIANCHI -UP 18/04/2023 BARBARA CALASELICE R.G.N. 41177/2022 RAFFAELLO GI ANGELO VALERIO LANNA Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI AN nato il [...] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gii atti, ii provvedimento impugnato e ii ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa de plano indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto a AR AI, così riformando la sentenza emessa il 21/05/2020 dal Tribunale di Macerata in composizione monocratica;
taie uitima pronuncia aveva dichiarato ia suddetta imputata coipevoie dei reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e previa concessione delle ― circostanze attenuanti generiche - l'aveva condannata alla pena di giorni venti di arresto, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Ricorre per cassazione AR AI, a mezzo dell'avv. Giacomo Manduca, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata inosservanza o erronea appiicazione deiia legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, con conseguente illogicità della motivazione posta a fondamento della impugnata statuizione. La difesa, sostanzialmente, si duole dell'apparato argomentativo della sopra detta decisione, che appare strutturata secondo mere formule di stile. In ipotesi difensiva, i Giudici dei merito avrebbero omesso di considerare ia materiaie impossibilità di allontanare, dal luogo di residenza, un soggetto privo di regolarizzazione demografica;
in tal modo, la Corte territoriale avrebbe assunto una decisione radicalmente contraria rispetto al consolidato insegnamento della Suprema Corte, che ritiene necessari - perché resti integrato ii contestato modelio iegaie - ia contemporanea presenza di due fattori, rappresentati dall'imposizione di rientrare al luogo di residenza e dall'ordine di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento. Avrebbe quindi dovuto, la Corte di appello di Ancona, assolvere nel merito l'imputata, piuttosto che pronunciare deciaratoria di estinzione per prescrizione dei contestato reato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, tanto la prescrizione che si sostanzia nell'ordine di far ritorno al luogo di residenza, quanto quella che contiene il monito a non rientrare in territorio appartenente al Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, rappresentano requisiti indefettibili, ai fini della legittimità dell'adozione del foglio di via obbligatorio. Deriva in via