Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/09/2020, n. 18544
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Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione del liquidatore, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziario di cui all'art. 2487 cod. civ. e all'art. 15, ottavo comma, legge fall., novellato dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007, nomina alla cui richiesta sono legittimati i soci, gli amministratori e i sindaci, non anche i terzi. Ai terzi che intendano presentare l'istanza di fallimento è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella - che l'art. 78 c.p.c.commette allo stesso curatore - volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente.
Sul provvedimento
Testo completo
t o v n i u t l a r g o e v t n l i a o o 1 8544/20 i t u a b g i m o m b o c e l t a n d o r e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE r u o g i i a R t l a SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTO Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente - Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Ud. 01/07/2020 - CCDott.ssa MARIA ACIERNO - Consigliere - Ca. 18544 R.G.N. 26664/2018Dott.ssa GIULIA IOFRIDA - Consigliere - e.
1. Dott. EDUARDO CAMPESE - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26664-2018 proposto da: IC IO, ARREDO ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAPPAZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RAPPAZZO;
- ricorrenti -
contro
ENEL ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
contro 3187 20 FALLIMENTO ARREDO ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5385/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
FATTI DI CAUSA
1. La Arredo Italia s.r.l. in liquidazione, in persona del suo amministratore Giovanni CA, nonché quest'ultimo anche nella qualità di socio unico della stessa, cancellata dal Registro delle Imprese dal 19 settembre 2016, ricorrono per cassazione, affidandosi ad un motivo, articolato in due profili, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 agosto 2018, n. 5385, reiettiva del reclamo dai primi proposto avverso la dichiarazione di fallimento della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Roma il 13 settembre 2017. Resiste, con controricorso, la Enel Energia s.p.a., creditrice istante, mentre la curatela fallimentare è rimasta solo intimata.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte distrettuale ritenne doversi considerare ritualmente instaurato il contraddittorio sull'istanza di fallimento, posto che quest'ultima era stata notificata, anzitutto, all'indirizzo PEC della società predetta, e, successivamente, accertata la morte del suo liquidatore risalente a data anteriore a tale notificazione, al curatore speciale Avv. Paolo Chiovelli, nominato ex art. 78 cod. proc. civ., peraltro comparso all'udienza prefallimentare. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo formulato è articolato in due profili, recanti, rispettivamente, le seguenti, testuali rubriche: «Violazione degli artt. 10 し Ric. 2018 n. 26664 sez. M1 - ud. 01-07-2020 -2- e 115 l.fall., degli artt. 101, 345 e 78 cod. proc. civ., degli artt. 2495, comma 2, e 2697 cod. civ., in riferimento all'art. 24 Cost., per avere la corte territoriale negato o eluso il diritto della società fallenda e poi fallita, già cancellata dal registro delle imprese, di essere rappresentata e citata presso la sede sociale in persona del socio suo successore, data la singolare concomitanza della cancellazione della società e della morte del liquidatore in assenza di collegio sindacale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)» e «Nullità della sentenza e del procedimento prefallimentare e fallimentare per inesistenza di notifica alla società presso la sede sociale ed invece effettuata presso il domicilio personale del curatore speciale nominato non per supplire alla mancanza del legale rappresentante ma per rendere operativa la fictio iuris della sopravvivenza della società estinta (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
1.1. In estrema sintesi, si sostiene che «la concomitante cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la morte del liquidatore prima che fosse presentata la istanza di fallimento, consente di recuperare, a garanzia del diritto dell'impresa, sia di difesa che di conoscenza dei fatti sociali, l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza 12.3.2013 n. 6070) in ordine al fenomeno successorio del socio rispetto alla società estinta». Si sottolinea, inoltre, «la validità di tale principio che non contrasta con la regola speciale dell'art. 10 l.fall., sia per la vicinanza del socio al diritto della società estinta sia per la vicinanza del socio alla prova in ordine agli elementi di solvenza della società estinta o della inesistenza del credito dedotto dallo istante». Si assume, infine, che «l'art. 78 cod. proc. civ. non soddisfa le esigenze della società estinta alla tutela del patrimonio residuo, né consente al curatore speciale di portare alla conoscenza del Giudice come poi di fatto è realmente avvenuto gli elementi di cui non ha contezza né possesso per - controbattere le argomentazioni del creditore».
2. La formulata censura si rivela manifestamente infondata nel suo complesso. -3- flawl Ric. 2018 n. 26664 sez. M1 - ud. 01-07-2020 2.1. E' utile, invero, premettere che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle Imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del