Cass. civ., sez. II, sentenza 12/09/1970, n. 1420

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La stima dei beni, nella divisione ereditaria, si compie con riferimento al tempo della divisione, intendendosi per tale momento, a norma dell'art 766 cod civ, quello in cui si procede alle relative operazioni,le quali, aventi carattere preliminare nel procedimento divisorio, sono complesse e possono percio protrarsi per un periodo piu o meno lungo. Tale stima poi, una volta acquisita al processo e assunta ed assorbita negli Atti successivi, compresa la sentenza che approva il progetto divisionale, e se essa e immune da errori o difetti, non puo essere mutata per normali, e quindi prevedibili, fluttuazioni di valori del mercato, anche se talvolta accentuate cosicche dovra tenersi conto soltanto di eventi straordinari, nel corso del procedimento divisionale, per un'eventuale revisione della stima. L'accertamento relativo all'insussistenza di tali eventi straordinari si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, se sufficientemente motivato. ( V 1764'67, mass n 328626 1382'65 3055'63 1408'62).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/09/1970, n. 1420
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1420
Data del deposito : 12 settembre 1970

Testo completo

La stima dei beni, nella divisione ereditaria, si compie con riferimento al tempo della divisione, intendendosi per tale momento, a norma dell'art 766 cod civ, quello in cui si procede alle relative operazioni,le quali, aventi carattere preliminare nel procedimento divisorio, sono complesse e possono percio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi