Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/1999, n. 6894
Sentenza
3 luglio 1999
Sentenza
3 luglio 1999
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Massime • 3
Allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio di una delle parti la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato, bensì alla titolarità in concreto del rapporto, con la conseguenza che, a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", il difetto di effettiva titolarità non è rilevabile d'ufficio.
L'art. 41 "sexies" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, che sancisce la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi, opera come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l'osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente spetta l'accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare concretamente la prevista destinazione; ne consegue che il trasferimento del regime giuridico degli spazi, secondo la destinazione impressa dalla concessione su altre aree idonee a tale utilizzazione, può avvenire soltanto mediante il rilascio di una nuova concessione in variante e che il giudice ordinario non ha il potere di attribuire agli acquirenti di singole unità immobiliari di edifici realizzati nel vigore dell'art. 41 "sexies" della legge urbanistica il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio, pur se di proprietà del costruttore - venditore, in tutto o in parte diverso da quello destinato a tale uso, secondo la prescrizione della concessione edilizia (in applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, nell'ordinare al costruttore - venditore di destinare a parcheggio un'ulteriore superficie, aveva individuato gli appositi spazi da assoggettarsi a vincolo in difformità da quelli previsti nel progetto approvato in occasione del rilascio della concessione edilizia).
Intervenuta la morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado senza che il procuratore la dichiari o la notifichi, qualora la procura comprenda il potere di proporre impugnazione, lo stesso è pienamente abilitato a proporre appello in nome del defunto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA OM, MI AZ, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato R. MACRO, difesi dall'avvocato PE DE ZIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LL AB, ZZ PE, DO IS, AR NA, DI DU AU, NE AN, IL AN SA, AG AR, LL NT, AN IA, PA TO, AM SE, DI RI AN, IA MO, AT NT, AN MA, DI PP PA, OL RI, DI UR CA, LE ES, RR IN, AL NA LU, LL TT, IN OM, NO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 12, presso lo studio dell'avvocato VENTURA AURELIO, difesi dall'avvocato MONTERISI ARTURO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
DI BA EF, LE AN, ER NO, LU DA, DI PP CO, LL GE, LL OM, EL AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 670/97 della Corte d'Appello di BA, depositata il 28/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/99 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato MONTERISI Arturo, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16 agosto 1984, nella cui intestazione erano indicati quali attori SA UC, EP RI, IS OR, FA Di BA, GE IN, NO IB, IU PA, UR Di UG, NA TO, GE OS IS, AR GG, NI UC, RZ ZI, OM MI, IO RU, GE Di GO, AC DI, NI AB, CO IA, ND UM, AO Di IL, LA Di IL, RI SI, AN IC, CA Di RO, ME IC, SA IN, GE FI, SA RA, AN CI SS, ET IC, ME PI e LU NO, proprietari, comproprietari o usufruttuari di appartamenti compresi nel condominio "Salvo, D'Acquisto" in Trani, furono citati davanti al Tribunale di quella città ME AN, costruttore del complesso immobiliare e venditore delle singole unità, nonché IA MI e AC PA, affinché: fosse dichiarata nulla la clausola contenuta nei vari atti di acquisto, con cui il primo convenuto si era riservato il diritto di dare qualsiasi altra destinazione alle aree scoperte da adibire a verde e parcheggi;
lo stesso AN fosse condannato alla demolizione delle autorimesse che aveva realizzato in quelle zone, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni del progetto di costruzione, nonché al risarcimento dei danni;
ognuno degli altri due convenuti fosse condannato alla rimozione dei vani che rispettivamente avevano edificato nello spazio di parcheggio e al risarcimento dei danni. A tali domande resistettero l'AN, l'MI e il PA: il primo sostenne che era stata destinata a parcheggio una superficie anche maggiore di quella prescritta, osservò che - per il verde non esisteva alcun obbligo di legge ed eccepì inoltre il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
il secondo formulò un'analoga eccezione e contestò nel merito la fondatezza delle pretese avanzate dagli attori;
il terzo negò la propria legittimazione passiva. Istruita la causa mediante l'espletamento di due successive consulenze tecniche di ufficio, con sentenza del 22 aprile 1991 il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere nei riguardi di AC PA, dichiarò la nullità delle clausole contrattuali in questione, ordinò a ME AN di destinare a parcheggio condominiale altri 201,48 mq. della superficie libera residuata dalla costruzione, in modo da raggiungere il totale di 1581,23 mq. imposto per legge, condannò lo stesso AN e IA MI a demolire due locali realizzati nello spazio di posteggio, mentre respinse le domande relative alla rimozione delle autorimesse e al risarcimento dei danni.
Impugnata in via principale dagli originari attori e dal condominio "Salvo D'Acquisto", nonché incidentalmente da ME AN e IA MI, la pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di BA, che con sentenza del 28 giugno 1997, previa dichiarazione di inammissibilità del gravame del condominio, ha condannato ME AN a demolire le sedici autorimesse costruite su una porzione dell'area di parcheggio e ha "distaccato" i 201,48 mq. da aggiungere a tale spazio, localizzandoli in una certa porzione di terreno scoperto destinato a verde;
ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ME AN e IA MI, in base a nove motivi, successivamente illustrati con memoria. Hanno resistito con controricorso SA UC, EP RI, IS OR, IU PA, UR Di UG, NA TO, GE OS IS, AR GG, NI UC, RZ ZI, OM MI, IO RU, GE Di GO, AC DI, NI AB, CO IA, AO Di IL, RI SI, CA Di RO, SA IN, SA RA, AN CI SS, ET IC, ME PI e LU NO. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ME AN e IA MI, deducendo "nullità del procedimento è della sentenza per carenza di procura al difensore di alcuni soggetti e per l'utilizzazione, per la proposizione dell'appello, di procura rilasciata da persona defunta", rilevano che nel mandato alle liti apposto in calce alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado - ed utilizzato anche per l'instaurazione di quello di appello - mancano le firme di GE IN, IO RU, ND UM, AN IC e SA RA, i quali però sono inclusi tra gli attori nell'intestazione dell'atto, mentre compaiono le sottoscrizioni di tali EP NE e AL Di EM, in nome dei quali invece l'azione non è stata esercitata;
osservano altresì che in base alla stessa procura il difensore degli originari attori ha adito la Corte di appello anche in rappresentanza di LA Di IL, che era deceduto.
Dall'esame del documento - che questa Corte può compiere direttamente, data la natura del vizio denunciato, attinente a una questione di carattere processuale e rilevabile di ufficio, pur se non era stata sollevata in sede di merito - risulta che effettivamente non vi sono le firme di GE IN, IO RU, ND UM e AN IC (mentre invece è chiaramente leggibile quella di SA RA).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, nella parte in cui ha pronunciato su domande che erano state proposte, in nome dei suddetti GE IN, IO RU, ND UM e AN IC, da un procuratore che non vi era stato abilitato.
Non ne discende però, come sostengono i ricorrenti, che "gli effetti di tale nullità si riverberano sull'intero giudizio perché sia dal punto di vista processuale che da quello sostanziale (impostazione data alla domanda) controparte ha instaurato un litisconsorzio necessario", avendo chiesto di ottenere una integrazione delle aree adibite a parcheggio, tale da raggiungere quella totale prescritta per l'intero complesso immobiliare, "senza alcun riferimento al diritto del singolo ed alle superfici delle singole unità immobiliari acquistate, non mai accertate concretamente e definite percentualmente".
La tesi - ribadita in quelle parti del settimo e del nono motivo di ricorso, in cui si afferma che "non esiste ... un diritto assoluto al parcheggio