Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2018, n. 01886

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2018, n. 01886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01886
Data del deposito : 25 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3110/2013 R.G. proposto da VENDITTI PASQUALE;
CAPILLARI ENRICO e CAPILLARI ANGELO nella qualità di eredi di C F;
RICCARDI ANNA nella qualità di erede di C G;
CICATIELLO GENNARO e CICATIELLO ANTONIETTA, nella qualità di eredi di C L;
RAGONESE LUCIA, RAGONESE PIERA, RAGONESE VINCENZA e AMARO ROSA, nella qualità di eredi di R S;
ESPOSITO ANTONIO, PAPARO ANNA, ESPOSITO MARIANO ed ESPOSITO RAFFAELE, nella qualità di eredi di E C;
FINIELLO C;
SBRIGLIA C;
FINELLO ERASMO, FINIELLO LUCIA, FINIELLO MARIA e ROSSI FORTUNATO, nella qualità di eredi di F F;
PAPARO PASQUALINA, nella qualità di avente causa da C S;
MONTICOLI GENNARO;
DI MARZIO MARIAROSA;
BATTAGLIA CONCETTA, nella qualità di erede di B R;
CIANO CIRA, nella qualità di erede di C A;
FEDELE MARIA ROSARIA;
CARDETTINO MARIA;
(9(;z ACCORSO GAETANO;
CIANO CONCETTA e CIANO PATRIZIA, nella qualità di eredi di C C;
ESPOSITO FILOMENA;
CAPASSO GIORGIO, CAPASSO ERCOLE e SANNINO MARISA, nella qualità di eredi di C C;
CAPASSO ERCOLE, CAPASSO GIORGIO, SANNINO MARISA e CAPASSO GENOVEFFA, nella qualità di eredi di C E;
SPINA SEBASTIANO;
SIMEOLI CONCETTA;
eredi di SANNINO DOMENICO, rappresentati e difesi dall'Avv. Arcangelo D'AVINO ed elettivamente domiciliati a Roma in via Calcutta n. 45 (studio avv. Alberto D'Auria)

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n. 12

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3894/2011, depositata in data 21.12.2011, non notificata;
e da SANNINO CECILIA e SANNINO RITA, nella qualità di eredi di Sannino Mario;
COZZOLINO LORENZO, rappresentati e difesi dall'Avv. Arcangelo D'AVINO ed elettivamente domiciliati a Roma in via Calcutta n. 45 (studio avv. Alberto D'Auria)

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è elettivamente domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n. 12 - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1867/2012, depositata in data 29.5.2012, non notificata;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22.11.2017 dal Consigliere dott. Francesco CORTESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 22.4.2004 il Tribunale di Napoli respinse la domanda con la quale gli odierni ricorrenti, insieme ad altri, avevano chiesto che fosse dichiarato in loro favore l'acquisto per usucapione di varie porzioni del fondo denominato "vasca demaniale San Sebastiano", sito fra i Comuni di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, sul quale avevano realizzato immobili abitativi. Nell'atto introduttivo del giudizio si era sostenuto: che il Demanio dello Stato aveva espropriato tale area fra il 1908 ed il 1909 con la finalità di realizzarvi una vasca di raccolta delle acque pluviali provenienti dal Vesuvio e dal Monte Somma;
che la successiva eruzione vulcanica del 1944 aveva alterato geograficamente l'intera zona;
che in seguito la pubblica amministrazione non aveva compiuto alcun atto significativo della propria volontà di proseguire nell'asservimento dei terreni all'interesse pubblico;
che pertanto, a partire dal 1950, molti privati avevano occupato parti dell'area, edificandovi le loro abitazioni dietro regolare concessione e realizzando altresì le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
che gli stessi privati avevano poi goduto di tali beni, per oltre un ventennio, in modo pieno ed esclusivo, pacifico ed ininterrotto. L'Amministrazione si era costituita/ in persona del Ministro delle Finanz9chiedendo il rigetto della domanda, attesa la natura demaniale dei beni e stante il fatto che molti degli attori avevano avanzato richiesta di disponibilità alla concessione del suolo ex art. 32 I. 47/85, con conseguente mancanza dell'animus possidendi.

2. La sentenza fu appellata con citazione notificata il 10.11.2004;
il Ministero delle Finanze si costituì chiedendo il rigetto del gravame.

3. Dato luogo ad un supplemento di istruttoria, con sentenza n. 3894/2011 la Corte d'Appello di Napoli respinse il gravame. I giudici d'appello, pur ritenendo che i terreni non appartenessero più al demanio, osservarono: che le richieste di dichiarazione di disponibilità alla concessione del suolo, avanzate da taluni degli appellanti, implicavano il riconoscimento dell'altrui proprietà e, pertanto, l'interruzione del termine per usucapire o la rinunzia all'usucapione già verificatasi;
che lo stesso valeva per i privati che avevano rivolto all'amministrazione una richiesta di acquisto delle aree di loro pertinenza;
che, con riferimento ad altre posizioni, mancava la prova del possesso valido ad usucapire, essendo a tal fine insufficienti gli elementi offerti in giudizio dagli interessati;
che, infine, alcuni degli appellanti avevano nel frattempo definito in via transattiva il contenzioso con l'amministrazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. La causa fu peraltro rimessa in istruttoria per l'acquisizione di chiarimenti relativi alla posizione di ulteriori istanti;
in ordine a detti ultimi, la corte pronunziò quindi la sentenza n. 1867/2012 di definitivo rigetto del gravame, rilevando che alcuni di essi avevano rinunziato alla domanda e che per i restanti era intervenuto un riconoscimento dell'altrui proprietà o mancava la prova del possesso.

5. Degli appellati soccombenti, quelli indicati in epigrafe impugnano le pronunzie della corte d'appello- ciascuno quella di sua pertinenza- con unico ricorso per cassazione affidato a dodici motivi;
resiste l'amministrazione intimata con controricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo taluni dei ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 32, comma 5, della I. n. 47/1985 e 1350 n. 5 cod. civ., assumendo che la prima delle due sentenze impugnate avrebbe errato nell'attribuire alle loro richieste di disponibilità alla concessione del suolo un effetto interruttivo del termine per usucapire o di rinunzia all'usucapione già maturata. Sostengono in particolare che un'interpretazione secondo buona fede della richiesta di disponibilità alla concessione od alla cessione onerosa dei terreni che essi avevano rivolto all'ente proprietario avrebbe dovuto condurre la corte a ritenerli unicamente consapevoli dell'altrui proprietà nel momento in cui venivano costruiti gli edifici;
e rilevano, in tal senso, che la consapevolezza dell'altruità del bene non osta a che si configuri un valido possesso ad usucapionem, per il quale occorre unicamente l'intenzione di comportarsi come proprietario della cosa, pur nell'eventuale consapevolezza di non esserlo. Osservano, infine, che per le ipotesi di dichiarazione successiva alla maturazione del possesso ultraventennale non potrebbe in alcun modo parlarsi di rinunzia all'usucapione, trattandosi di un atto abdicativo di un diritto reale immobiliare soggetto ad onere di forma scritta. Il motivo può essere esaminato congiuntamente con l'undicesimo, con il quale il solo ricorrente Mario Sannino svolge identiche considerazioni con riferimento alla seconda pronunzia impugnata, che direttamente lo riguarda.
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