Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 44142
Sentenza
24 maggio 2023
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24 maggio 2023
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Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.
Sul provvedimento
Testo completo
44142-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.714 Giorgio Fidelbo - Presidente - UP 24/05/2023 Anna Criscuolo R.G.N. 44897/2022 Emilia Anna Giordano Enrico Gallucci relatore- Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Di RD OV, nato a [...] il [...] 2) IR CE, nato a [...] il [...] 3) CE EL OR, nata in [...] il [...] 4) ES CE, nato a [...] il [...] 5) IO PP, nato a [...] il [...] 6) AB AN, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 20/06/2022 della Corte di appello di Lecce -Sez. dist. di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla posizione di AB e per il rigetto dei restanti ricorsi;
udito l'avv. Massimo Giannuzzi per l'Avvocatura dello Stato, in difesa della parte civile Ministro della difesa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili, depositando conclusioni scritte e nota spese;
uditi i seguenti difensori per i ricorrenti per ciascuno rispettivamente indicati, difensori, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi: -avv. Fabio Sommovigo per Di RD e CE;
- avv.ti CE Sapia e Salvatore Maggio per IR;
- avv. CE Ciaffi per ES;
- avv.ti Michele Laforgia e Ottavio Martucci per IO;
- avv.ti CE Vozza e Stefania De Vincentis per AB. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto ha confermato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto dell'8 settembre 2020, nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata a pilotare le gare d'appalto, o comunque gli affidamenti di opere e servizi, da parte della Direzione Commissariato di Taranto della Marina militare (convenzionalmente "Maricommi"), nonché di vari episodi delittuosi collegati. Di tale associazione sono stati ritenuti partecipi OV Di RD, allora comandante di tale Direzione, EL OR CE, sua convivente, e CE IR, impiegato civile presso la medesima amministrazione alle dipendenze del primo, oltre ad alcuni imprenditori separatamente giudicati. Tutti e tre costoro, inoltre, sono stati ritenuti colpevoli di vari "reati-scopo". Gli imprenditori ES, IO ed AB, aggiudicatari di commesse da quell'amministrazione, sono stati invece giudicati colpevoli di singoli episodi di natura corruttiva. In sintesi, all'esito del giudizio di appello, essi risultano essere stati dichiarati responsabili dei reati per ognuno di sèguito indicati, con i rispettivi capi d'imputazione: - Di RD: associazione per delinquere (capo A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, C, D, E, F, G, H, L, N), induzione indebita a dare o promettere utilità (capo M), turbata libertà degli incanti (consumata, capo I;
tentata, capo O); ―IR: associazione per delinquere (capo A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, F, G, L, M), turbata libertà degli incanti (capo I); induzione indebita a dare o promettere utilità (capi M, S, T); rivelazione di segreti d'ufficio (capo U); -CE: associazione per delinquere (capo A), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi B, F); ES: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capo H); IO: corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capo L); AB: induzione indebita a dare o promettere utilità (capo M). 2 Tutti costoro, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso avverso quella decisione, per i motivi di sèguito indicati in distinti paragrafi per ognuno di essi, secondo il medesimo ordine.
2. I difensori dell'imputato Di RD deducono violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti della decisione, per le ragioni rispettivamente esposte 2.1. Configurabilità del delitto associativo. Gli ipotetici sodali non avrebbero agito di concerto né per un interesse comune, ma ciascuno per il proprio tornaconto economico ed imprenditoriale, cercando addirittura, in qualche occasione, di danneggiarsi vicendevolmente. Non sarebbero esistiti, dunque, alcun sistema di corruttela, alcun "cartello d'imprese" per spartirsi il mercato, alcun programma comune, una condivisa affectio societatis;
non vi sarebbero stati, cioè, rapporti fiduciari reciproci, ma soltanto una serie di autonomi rapporti illeciti bilaterali tra Di RD ed i singoli imprenditori. A sostegno, la difesa ricorrente richiama alcuni dati probatori specifici.
2.2. Configurabilità delle corruzioni di cui ai capi C), D) ed N). La sentenza le ha ritenute sussistenti sul solo presupposto dell'avvenuto versamento di somme al Di RD da parte, rispettivamente, degli imprenditori IM, BI, UN e ST: corresponsione che, però, non è stata accertata (nel caso di IM) o, comunque, sarebbe stata sganciata da un preesistente patto corruttivo e da una relazione sinallagmatica con il compimento di un atto del ricorrente, e determinata da ragioni amichevoli (quella di BI) o dal semplice intento di guadagnarsi genericamente la benevolenza di costui (nell'ipotesi di UN e ST).
2.3. Configurabilità quali corruzioni "proprie", anziché per l'esercizio della funzione, a norma dell'art. 318, cod. pen., dei fatti di cui ai capi E), G) ed L). In tutti questi casi, infatti, l'atto compiuto dal ricorrente dietro percezione di denaro comunque non risulterebbe contrario ai propri doveri d'ufficio. In particolare: -per il capo E), si trattava di commessa proveniente da altra struttura militare, rispetto alla quale Di RD non disponeva di margini di discrezionalità né ha materialmente compiuto alcun atto;
-per i capi G) ed L), invece, si trattava di affidamenti diretti per attività accessorie a commesse principali già in essere, disposti in favore delle ditte titolari di queste ultime, secondo una prassi preesistente all'arrivo del Di RD a Taranto ed osservata anche successivamente ai fatti di causa, perché conforme al regime derogatorio previsto per tali casi dagli artt. 106 e 125, d.lgs. n. 50 del 2016, ed 3 all'interesse pubblico: talché il pagamento della "tangente" non ha avuto alcuna influenza sulla correttezza della scelta dell'Amministrazione.
2.4. Configurabilità come induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., anziché come corruzione, a norma degli artt. 318 o, al più, 319, cod. pen., dei fatti di cui al capo M). È stato l'imprenditore AB, che, temendo le conseguenze della sua inadempienza alla fornitura affidatagli, ha cercato Di RD, tramite IR, per trovare una soluzione. Lo stato di timore di costui, dunque, preesisteva e non sarebbe stato ingenerato dalle pressioni del ricorrente, il quale, anzi, si sarebbe adoperato per aiutarlo, facendo simulare la consegna della merce oggetto della fornitura, secondo quanto emerge da una conversazione tra lo stesso ed un altro imprenditore. Peraltro, l'eventualità temuta dall'AB, ovvero l'attivazione della polizza fideiussoria da parte dell'Amministrazione, costituiva espressione di discrezionalità amministrativa, che Di RD ha correttamente esercitato, trattandosi di inadempimento contrattuale di scarsa rilevanza.
2.5. Configurabilità del tentativo di turbata libertà degli incanti, di cui al capo O) dell'imputazione. È indiscusso che l'imputato abbia suggerito agli imprenditori ST e UN, concorrenti con la loro società cooperativa "Teoma" alla gara per un'importante commessa, di modificare l'offerta, affinché la stessa potesse essere competitiva con quella proposta da altra ditta. Si sarebbe trattato, però, di modifiche del tutto marginali e che comunque non avrebbero assicurato alla società l'aggiudicazione dell'appalto, in quanto rimessa ad una commissione indipendente: ragione per cui l'anzidetta condotta sarebbe penalmente irrilevante, poiché priva della concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
2.6. Diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.. La sentenza sostiene che Di RD si sarebbe limitato a confessare l'ovvio, senza offrire agli investigatori alcun apporto decisivo per l'accertamento di fatti di reato altrimenti non individuabili. Richiamando valutazioni contenute in alcuni passaggi dell'ordinanza custodiale emessa a suo carico nel corso delle indagini, il ricorso contesta tale assunto, osservando, in particolare, come i verbali d'interrogatorio di costui fossero stati all'epoca segretati dal Pubblico ministero, com'egli avesse ammesso anche fatti estranei ed ulteriori rispetto a quelli oggetto d'indagine ed avesse coinvolto soggetti fino ad allora non indagati, dando così un essenziale contributo chiarificatore ai risultati delle intercettazioni e consentendo - come aveva affermato il giudice della cautela di chiudere il cerchio».
2.7. Diniego delle attenuanti generiche.
4. La sentenza lo giustifica per il carattere sostanzialmente necessitato della confessione dell'imputato, intervenuta quando ormai i fatti erano stati scoperti, di qui desumendo l'assenza di qualsiasi sua resipiscenza. dalladimostratasecondo la difesa, sarebbe Quest'ultima, invece, incensuratezza di costui e dal suo comportamento processuale ineccepibile, avendo egli ammesso gli addebiti, collaborato con gli investigatori e presentato pubbliche scuse in dibattimento, nonché essendosi dimesso dalla Marina militare.
2.8. Determinazione del profitto dei reati oggetto di confisca. La sentenza lo ha calcolato, per ciascun episodio, nella misura del 10% della somma impegnata a bilancio dall'Amministrazione, peraltro comprensiva di i.v.a., anziché di quella effettivamente spesa dall'ente e nettamente inferiore, quanto meno nella maggior parte di quei casi, come invece si desumerebbe dagli interrogatori degli imputati e dalle loro conversazioni intercettate.
3. Il ricorso di IR lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti capi e punti