Cass. civ., sez. II, sentenza 23/11/2023, n. 32620
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L'accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale viene accertata l'usucapione, così come l'alienazione, sia pure trascritta, compiuta dal soggetto il cui titolo sia fondato sulla sua stessa affermazione di essere divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, non resiste alla legittima pretesa del soggetto che si affermi effettivo proprietario dell'immobile, poiché la soluzione opposta consentirebbe manovre fraudolente ai danni di quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 258/2020 Numero sezionale 3545/2023 Numero di raccolta generale 32620/2023 Data pubblicazione 23/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POSSESSO MAURO MOCCI Presidente Ud. CARRATO ALDO Consigliere 09/11/2023 PU R.G.N. 258/2020 GIUSEPPE GRASSO Cons. Rel. DANILO CHIECA Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 258/2020 R.G. proposto da: SA AR (C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. ROSCIONI LEONARDO (C.F. [...]), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA RICCIOTTI N. 11 presso lo studio legale Castrichella-Improta;
– ricorrente –
contro
LI ON (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. SEPE ANGELO (C.F. [...]), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO SEGNERI N. 14 presso lo studio dell'avv. FASSARI CLAUDIO;
– controricorrente –
contro
EO MA ER (C.F. [...]) – intimata – avverso la sentenza n. 5958/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 04/10/2019;
Numero registro generale 258/2020 Numero sezionale 3545/2023 Numero di raccolta generale 32620/2023 Data pubblicazione 23/11/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA ROSA MA ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte ricorrente l'avv. ROCCO ALESSANDRO, con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
per la parte resistente, l'avv. DI BRIGIDA CLAUDIA, con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. MA OL, nel 2011, convenne in giudizio RI SA NI perché fosse accertato il proprio diritto di proprietà per usucapione d'un immobile che l'attore assumeva di avere posseduto “uti dominus” sin dall'1/3/1991, per avergli la proprietaria trasferito il possesso, avendo deciso di venderglielo. La convenuta aveva resistito alla domanda eccependo che la controparte, dopo avere stipulato con la medesima un contratto preliminare di compravendita il 22/10/1992, era venuta meno all'obbligo di corrispondere il corrispettivo pattuito di € 340.000,00. All'esito dell'esperito tentativo di mediazione e conciliazione (sollecitato dal Tribunale), le parti rilasciarono precisazione delle conclusioni congiunta, con la quale dichiararono essere rimasto accertato l'usucapione dell'attore, salvo l'obbligo per costui di rimborsare le somme corrisposte per ICI dalla convenuta.
1.1. L'adito Tribunale rigettò la domanda spiegando che in sede conciliativa le parti avrebbero potuto accertare la sussistenza del possesso “ad usucapionem”, ma non dichiarare l'effetto giuridico consistito nell'usucapione, nella specie non verificatosi, versandosi in ipotesi di detenzione, derivante dalla consegna anticipata del bene in virtù del contratto preliminare. 2 di 10 Numero registro generale 258/2020 Numero sezionale 3545/2023 Numero di raccolta generale 32620/2023 Data pubblicazione 23/11/2023 2. La Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio con l'interveniente ON AG – acquirente dell'immobile, in base al decreto giudiziale n. 1752/2014, all'esito di procedimento espropriativo promosso a carico della NI nel 1996 – e nella contumacia della NI, rigettò l'impugnazione del Colesanti.
2.1. Questo, in sintesi, il ragionamento del Giudice di secondo grado. - L'usucapione deve necessariamente essere accertata dal giudice, non trattandosi di diritto disponibile, costituendo acquisto a titolo originario, estraneo, pertanto, alle finalità del procedimento di mediazione e conciliazione, circoscritta solo ai “diritti disponibili”, ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n. 28/2010;
- non risultava risolutivo l'asserto a mente del quale si sarebbe trattato di possesso, in quanto la consegna era stata effettuata in epoca (marzo 1991) antecedente alla stipula del contratto preliminare (ottobre 1992), e quindi, quanto meno da quest'ultima data, si era trattato di una mera detenzione qualificata.
3. MA OL propone ricorso avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi. ON AG resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie e il P.G., conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1158, 1165, 2697, 2943 e 2944 cod. civ. Secondo l'assunto impugnatorio la Corte locale aveva errato a non apprezzare il decorso del possesso utile all'usucapione sin dal marzo 1991, nonostante lo stesso fosse avvenuto inequivocamente, con