Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19188

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In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l'adesione a un sistema di valori ovvero a un'opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l'estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l'assunzione a termine della ricorrente, quale tersicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19188
Data del deposito : 12 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 22782/2023 AULA 'A' Numero sezionale 3179/2024 Numero di raccolta generale 19188/2024 Data pubblicazione 12/07/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A REGOLAMENTO DI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMPETENZA L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N.22782/2023 SEZIONE LAVORO Cron. Rep. Ud. 04/07/2024 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PU Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 22782- 2023 proposto da: IMPERORE FEDERICA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato 2024 FRANCESCO ANDRETTA;
3179

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE ARENA DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FUSO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

1 avverso l'ordinanza numero cronologico 2617/2023 del Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 23/10/2023 Numero di raccolta generale 19188/2024 R.G.N. 599/2023;
Data pubblicazione 12/07/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per inammissibilità, in subordine dichiararsi la competenza del Tribunale di Verona;
udito l'avvocato FRANCESCO ANDRETTA;
udito l'avvocato ERSILIA DE NISCO per delega verbale avvocato RICCARDO FUSO. RILEVATO CHE RI OR ha adito la Sezione lavoro del Tribunale di Campobasso per l'accertamento di una discriminazione adottata a suo danno da parte della Fondazione Arena di Verona in relazione all'accesso al lavoro, avendo, detta Fondazione, condizionato la sua assunzione a termine, quale tersicorea di fila, per il periodo 3.6-4.9.2022 (nonostante il diritto di precedenza maturato all'esito di reiterati contratti a termine, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 9, del CCNL di settore 2003 e dell'Accordo 29.7.2003 ivi confluito, e diversamente dagli altri aspiranti) alla preventiva sottoscrizione di una conciliazione transattiva ove la lavoratrice avrebbe dovuto rinunziare a ogni contenzioso (essendo pendente, tra le parti, una controversia avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di numerosi contratti a termine dal 2008 al 2021). Il Tribunale di Campobasso ha declinato la competenza territoriale nei confronti del Tribunale di Verona, rilevando che la discriminazione lamentata è regolata, quanto all'individuazione del criterio inderogabile di competenza territoriale, dall'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 (e non dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011) e che detto foro 2 coincide con il luogo in cui è stato posto in essere il Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 comportamento discriminatorio denunciato. Numero di raccolta generale 19188/2024 Con ricorso tempestivamente notificato, RI OR, Data pubblicazione 12/07/2024 attribuendo valore fondamentale e vincolante alla prospettazione della domanda, ha impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Campobasso (luogo di domicilio della lavoratrice) in considerazione della violazione del principio di parità di trattamento per convinzioni personali e dell'applicazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011. La Fondazione ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della inammissibilità del ricorso e, in subordine, del rigetto dell'istanza, con individuazione della competenza del Tribunale di Verona.

CONSIDERATO CHE

1. Preliminarmente, va rilevata la ritualità della procura ad litem: infatti, per costante giurisprudenza di questa S.C., nel procedimento per regolamento di competenza (ex art. 47 c.p.c.) i difensori che rappresentino le parti nel giudizio di merito conservano la qualità

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