Cass. pen., sez. VII, sentenza 11/05/2018, n. 20910
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANDURRA FRANCESCO nato il 16/06/1974 a MESSINA avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere R M;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 14 luglio 2016 la Corte di Appello di Messina, per quanto riguarda l'attuale ricorrente S F, rideterminava la pena inflitta in quella di un anno di reclusione, confermando la statuizione di penale responsabilità per il reato di cui all'art.75 co.2 d.lgs. n.159/2011 (violazione dell'honeste vivere per aver condotto un motociclo durante la sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza). Veniva confermata la rilevanza della recidiva e negate le circostanze attenuanti generiche (in primo grado si è celebrato il rito abbreviato, con pena fissata in misura superiore rispetto al minimo edittale, dovendosi tener conto della diminuente processuale). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, S F , deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Viene censurata l'argomentazione posta a sostegno dell'incremento sanzionatorio per recidiva e quella relativa alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche.