Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/2011, n. 11564
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In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Il procedimento disciplinare che si svolge davanti ai Consigli territoriali dell'ordine degli avvocati ha, a differenza di quello davanti al Consiglio nazionale forense, natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché alle relative decisioni non sono applicabili le norme del codice di procedura civile relative all'impugnabilità delle sentenze; pertanto, poiché - a norma dell'art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - la decisione disciplinare diventa inoppugnabile qualora non sia impugnata entro venti giorni dalla notifica della copia integrale della medesima, la notifica di una copia incompleta di tale decisione è inidonea a far decorrere il predetto termine e non lede il diritto di difesa dell'interessato, potendo egli ottenere una copia completa del provvedimento presso la segreteria dell'Ordine professionale, mantenendo integro, fino a quel momento, l'intero termine per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 597-2011 proposto da:
B L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato T R, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 42/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2011 dal Consigliere Dott. F F;
udito l'Avvocato G T per delega dell'avvocato R T;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di esposti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'avv. Loredana B con il seguente ordine d'incolpazione: "Violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38 in relazione agli artt. 22, 10, 16, 35 e 36 del codice deontologico forense perché, operando quale legale di fiducia del sig. Ragozza Roberto interveniva nella controversia che lo stesso aveva in corso con la moglie, sig.ra Dina P con missiva dei 7 giugno 2006 alla quale faceva seguito altra corrispondenza interlocutoria con l'avv. Valentino La Monaca, legale della sig.ra P, corrispondenza che appariva, alla luce di quanto successivamente avvenuto, funzionale alla necessità di far trascorrere il tempo al fine di consentire al sig. Ragozza, attraverso la società CRIS MAR IMM.RE s.r.l., della quale l'avv. B e titolare di quote societarie e la figlia della stessa è (amministratrice, di disfarsi dell'immobile che costituiva la residenza
familiare, nella quale abitavano le figlie minori Alice e Martina, costituita da abitazione sita in Pignone, al prezzo di Euro 200.000,00 che risulta essere di gran lunga inferiore a quello di Euro 355.000,00 convenuto, nel 2002, dal Ragozza per il suo acquisto. Con ciò vanificando la concreta possibilità di soddisfazione del credito alimentare delle minori e il loro diritto di abitare nella casa familiare avendo, oltre tutto, la CRIS MAR IMM.RE avviato, subito dopo l'acquisto, procedura di rilascio nei confronti della sig.ra P e delle figlie con lei conviventi. In conclusione l'avv. B, con il comportamento posto in essere, da un lato consentiva alla società CRIS MAR IMM.RE, nella quale ha evidenti interessi patrimoniali essendone socia di acquistare l'immobile descritto a un corrispettivo che appare inferiore a quello di mercato e dall'altro si prestava a sottrarre alle due minori, figlie del sig. Ragozza e della sig.ra P, l'unica fonte di possibile soddisfacimento dei loro diritti familiari, con ciò tenendo un comportamento contrario ai doveri deontologici, anche nei confronti del collega di controparte, come individuati negli articoli del codice deontologico richiamati in epigrafe". Istruito il procedimento disciplinare, nel contraddittorio con l'avv. B L, che contestava e respingeva l'addebito, il Consiglio dell'Ordine, con decisione del 10 marzo 2009, notificata il 25 marzo successivo, ritenendo l'addebito fondato, le irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi sei. L'avv. B in data 6 aprile 2009 impugnava la decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, sia con riferimento al merito, sia eccependo pregiudizialmente la nullità del procedimento disciplinare per la irritualita del collegio giudicante e l'assenza nella copia notificatale della decisione di tre pagine di questa, che ne rendevano incomprensibile la motivazione, con conseguente "vulnus" del diritto di difesa. Poiché successivamente al deposito del ricorso il Consiglio dell'Ordine di Verbania procedeva a una nuova notifica della decisione, l'avv. B proponeva un nuovo ricorso, al solo fine di dedurre che tale notifica non poteva esplicare alcun effetto essendosi già radicata l'impugnazione e non potendo la notifica dell'ulteriore copia della decisione sanare la nullità già verificatasi, ne' potendosi ritenere che fosse la seconda copia quella conforme all'originale, essendo stata in precedenza attestata come conforme all'originale quella mancante di tre pagine, con conseguente insuperabile contrasto fra le due attestazioni di conformità rilasciate dal segretario del Consiglio dell'Ordine. Il C.N.F., con decisione depositata il 18 giugno 2010, notificata il giorno 1 dicembre 2010, riduceva la sanzione irrogata a mesi cinque di sospensione all'esercizio della professione. Avverso tale decisione l'avv. Loredana B ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 29/30 dicembre 2010 al Procuratore Generale presso questa Corte ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, formulando due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE