Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2008, n. 6173

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In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2008, n. 6173
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6173
Data del deposito : 7 marzo 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C. CI. S.P.A. (Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERÀ FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONDOMINIO ORSO DI VIA EUMELO 39 SIRACUSA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 513/03 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/01/08 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;

udito l'Avvocato Antonietta CORETTI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, confermando l'accoglimento di opposizione a cartella esattoriale, ha dichiarato la prescrizione di un credito vantato dall'INPS per contributi relativi agli anni 1991 e 1992, rilevando che il termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, era già scaduto all'epoca dell'accertamento ispettivo
dell'Istituto e della denuncia del lavoratore nel 1998. L'INPS e la S.C.C.I. società di cartolarizzazione hanno proposto ricorso per Cassazione con due motivi. La parte intimata non si è costituita.
La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza registratosi sull'interpretazione della L. n. 335 del 1995, commi 9 e 10, con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge del 1995, per effetto della denuncia o dell'accertamento ispettivo successivo a tale data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n.335, art.3, commi 9 e 10 nonché difetto di motivazione. La decisione della Corte territoriale viene censurata sostenendosi che ai crediti azionati dall'INPS, dovuti per periodi precedenti all'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, trova applicazione la prescrizione decennale e non quella
quinquennale.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione della L. 8 agosto 1995, n.335, art. 3 che al comma 9 così dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
Il successivo comma 10 stabilisce che "I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate

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