Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 09875

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 09875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09875
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8596-2019 proposto da: DEL REGNO ASSUNTA, DEL

REGNO LUCIA NATA ANNO

1957, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, N. 11, presso lo studio dell'avvocato A D F, rappresentate e difes e dall'avvocato L A;
-ricorrenti -

contro

DEL

REGNO LUCIA NATA ANNO

1963, elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA

19, presso lo studio dell'avvocato C I, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1982/2018 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 21.12.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.03.2023 dal Consigliere C A;
Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -2- lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. A P, che si è espresso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La sig.ra Del Regno Lucia (classe 1963), con due distinti ricorsi, impugnava innanzi al Tribunale di Salerno due delibere adottate - in data 28.05.200 9 e 27.08.2009 - dall’assemblea della comunione sugli immobili siti in Baronissi (SA), con le quali le tre comproprietarie (Del Regno Lucia, classe 1963;
sorelle Del Regno Lucia, classe 1957, e Del Regno Assunta) avevano approvato a maggioranza, con il voto contrario della ricorrente: lavori di manutenzione per il complessivo valore di €40.102,10 (delibera del 28.05.2009);
nomina di un amministratore della comunione, realizzazione di un soppalco all’interno degli immobili e la concessione degli stessi in locazione (delibera del 27.08.2009).

1.1. A sostegno della sua pretesa, la ricorrente asseriva che con le due delibere erano stati approvati a maggioranza interventi straordinari per i quali è, invece, richiesta, ex art.1108 cod. civ., comma 1, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei proprietari: Del Regno Lucia (classe 1957) e del Regno Assunta, che avevano approvato la delibera, risultavano avere solo la maggioranza dei 14/24. La formazione delle suddette quote derivava da tre distinti negozi giuridici, contestualmente posti in essere con unico atto pubblico del 23.02.1982: 1. atto di donazione di Giuseppe Del Regno a favore della figlia, sig.ra Del Regno Lucia (classe 1963), della quota di ½ della piena proprietà degli immobili di cui si discute;

2. atto di donazione di Vincenzo Del Regno a favore delle due figlie, sigg.re Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta, della restante quota di ½ della piena proprietà sul predetto compendio Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -3- immobiliare «in comune ed in parti uguali»;

3. atto di cessione a titolo oneroso (al prezzo di vecchie L.2.100.000) «di una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari» da parte della cedente Del Regno Lucia (classe 1963) a favore delle due cugine acquirenti. Lamentava la ricorrente, inoltre, che la deliberazione assunta il 27.08.2009 doveva ritenersi nulla per difetto di preventiva informazione, in quanto l’ordine del giorno dell’assemblea prevedeva la nomina di un «rappresentante» della comunione, non già dell’«amministratore», del quale peraltro non era stato neanche indicato il presumibile compenso.

1.2. Il Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Mercato San Severino, previa assunzione cautelare inaudita altera parte di sospensione dell’esecutorietà delle predette delibere, con sentenze n. 298/2013 e n. 299/2013, accoglieva i due ricorsi, dichiarando la nullità delle delibere.

1.3. Avverso le due sentenze interponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di Salerno le sigg.re Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta.

2. La Corte d’Appello di Salerno rigettava integralmente l’appello proposto avverso la sentenza n. 298/2013 del Tribunale di Salerno –Sez. distaccata di Mercato San Severino, per la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 25.05.2009, addossando interamente le spese alle soccombenti;
accoglieva l’appello spiegato avverso la sentenza n. 299/2013, resa dallo stesso Tribunale, limitatamente all’approvazione della nomina dell’amministratore della comunione nella persona di Del Regno Lucia (classe 1957);
rigettava il gravame per la declaratoria di nullità dell’assemblea del 27.08.2009 e, in virtù della soccombenza reciproca, compensava parzialmente le spese dei due gradi di giudizio, Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -4- comprese quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti di 1/3, condannando le sorelle Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta, in via solidale, alla refusione della restante quota dei 2/3 in favore di Del Regno Lucia (classe 1963). Per quel che ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - l’art. 6 dell’atto di donazione e cessione di quote del 23.02.1982 intercorso tra Del Regno Lucia, classe 1963( parte venditrice) e le sorelle Del Regno Lucia, classe 1957 e Del Regno Assunta (parti acquirenti) deve interpretarsi nel senso di attribuire alle parti la volontà di concludere un negozio a titolo oneroso che comporti il trasferimento dalla venditrice alle acquirenti della sola quota di 1/6 della piena proprietà degli immobili, e non di 1/6 per ciascuna, come vorrebbero le appellanti;
- a tale conclusione si perviene attraverso la formulazione letterale dell’art. 6, nel quale compare la stessa espressione «in comune ed in parti uguali» già utilizzata dal notaio rogante nell’art. 2 per indicare che la quota di ½, donata dal padre Vincenzo Del Regno alle due figlie, doveva suddividersi tra esse in ragione di ¼ ciascuna. La chiara e univoca formulazione letterale della clausola preclude la ricerca di una diversa volontà dei contraenti: del resto, la tesi delle appellanti non è neanche suffragata dal comportamento delle parti, posto che è intervenuta variazione catastale, su istanza di Del Regno Lucia (classe 1963), nella corrispondente misura delle quote (7/24 per ciascuna delle due sorelle), a distanza di oltre vent’anni dal rogito notarile del 23.02.1982. - pertanto, per effetto della cessione a titolo oneroso, Del Regno Lucia (classe 1957) e Del Regno Assunta divenivano proprietarie del complesso immobiliare di cui è causa nella Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 -ud. 22-03-2023 -5- misura di 7/24 ciascuna (pari all’originaria quota di 1/4, derivante dalla donazione paterna, incrementata di 1/24);
- stante l’inequivoco tenore letterale del rogito, non ha alcun rilievo la circostanza che il prezzo della cessione sia stato determinato in una misura (L. 2.100.000) corrispondente ad 1/3 del valore dei beni donati dal Del Regno Giuseppe alla venditrice, odierna appellata (L. 6.300.000).
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