Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2018, n. 14144
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TI N. IL 14/08/1974 avverso la sentenza n. 9/2016 TRIBUNALE di MESSINA, del 15/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE
CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. / c. eee che ha concluso per c"?. e --t:. (7. e ( - Udito, per la parte civile, l'Avv.. ,(0 /-22- _ - 'Uditi difensor Avv. RITENUTO IN FATTO NO TI, imputato per la violazione degli artt. 110, 636 II" e III" comma cod. pen., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 15.4.2016 con la quale il Tribunale di Messina lo ha condannato alla pena di C 800,00 di multa riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pe- na. Con la medesima sentenza il Tribunale condannava l' imputato al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'articolo 636 commi II^ e III^ cod. pen.;
la difesa sostiene che manca la prova del dolo specifico ed in particolare la coscienza e volontà di introdurre nel fondo al- trui il proprio gregge al fine di farlo pascolare 2) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte ci- vile. 3) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.