Cass. pen., sez. I, sentenza 08/09/2022, n. 33113

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/09/2022, n. 33113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33113
Data del deposito : 8 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RINELLA GIUSEPPE nato a CANICATTI il 28/11/1960 RINELLA SIMONE nato a CALTAGIRONE il 06/12/1991 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere F F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T 'che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato L F F conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio, L'avvocato A C chiede l'accoglimento dei ricorsi. -

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela di condanna degli imputati all'esito del prescelto rito abbreviato condizionato all'escussione di un consulente di parte, per concorso in tentato omicidio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dal nesso teleologico, alla pena di anni sette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale per S R e di anni nove di reclusione, con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per G R, con il risarcimento dei danni alla parte civile e spese di costituzione, oltre all'irrogazione per entrambi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici,4l'interdizione legale egia sospensione della responsabilità genitoriale per il tempo di esecuzione della pena, nonché l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno. Gli imputati sono stati condannati per concorso in tentato omicidio ai danni di Carmelo D D e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dal nesso teleologico perché, il 24 luglio 2018 dopo aver incontrato la persona offesa nel centro storico di Gela, lq conducevano in una via isolata ove, con la complicità di altri due soggetti che si ponevano all'estremità della via per controllare se arrivasse qualcuno, G R bloccava la p.o. dalle spalle per consentire al figlio Simone di colpirla violentemente al viso e al corpo con un martello da fabbro e un bastone ivi rinvenuto. L'azione veniva interrotta dall'intervento di un passante che, allertato dalle grida della p.o., provocava la fuga degli aggressori. Il movente veniva individuato in una pregressa relazione amorosa del D D con Alessia C databile nel settembre 2017, già fidanzata del S R. Nell'ottobre 2017, infatti, la p.o. era nell'abitazione del cugino quando avvistava dal balcone un motoveicolo dello stesso tipo di quello che era in uso a S R con due persone a bordo le quali esplodevano più colpi di pistola verso di lui, non riuscendo a colpirlo. Nel dicembre 2017 veniva incendiata da ignoti l'autovettura della p.o. e, nel febbraio 2018, si verificava una colluttazione tra la p.o. e il S R. La relazione tra il D D e la C terminava "in modo burrascoso" nel luglio del 2018 tanto che, a seguito di "comportamenti vessatori e minacciosi" nei confronti della donna, l'attuale p.o. veniva denunciata per atti persecutori nei suoi confronti, con applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il coinvolgimento dei R nella vicenda tra il D D e la C è confermata da un'intercettazione telefonica del 1 agosto 2018 tra la donna e la sorella del D D, trascritta e riportata nella sentenza impugnata. Nel corso di un altro procedimento penale veniva intercettata una conversazione ambientale tra B P e S R nella quale questo ultimo raccontava di come avesse aggredito il D D, prima con una testata e un pugno, quindi visto un coltello in mano al D D, lo aveva colpito con un martello al viso rompendogli la mandibola.

2. S R e G R ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, rispettivamente sulla base di sei e quattro motivi, in parte coincidenti.

3. Con il primo motivo, S R lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, 187 e 125, comma 3, cod. proc. pen. l'illegittimità del rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato, ritenuta prova decisiva, nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia" (si lamenta anche la mancata revoca dell'ordinanza ammissiva del manoscritto, peraltro espunto dal fascicolo del dibattimento).

3.1. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., 192 e 125 cod. proc. pen.: la violazione da parte della Corte d'appello dell'obbligo motivazionale della sentenza per essere stata richiamata per relationem la motivazione della sentenza di primo grado;
la ritenuta attendibilità della p.o. con particolare riferimento all'uso di un coltello nei confronti degli imputati con circostanze considerate provate documentalmente;
il vizio motivazionale sull'intercettazione tra la C e la sorella della p.o., che avrebbe smentito il movente considerato, come dichiarato dalla stessa C in sede di indagini difensive;
la mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo alternativo e9r1-a mancata riqualificazione del fatto in lesioni, stante la circostanza che la p.o. si j2)46,- è recata in bici" in ospedale;
l'insussistente pericolo di vita derivante dalle lesioni subite dalla p.o.;
il dubbio - confermato dal consulente tecnico di parte - sull'utilizzo di un martello da fabbro utilizzato per provocare le lesioni al viso che avrebbe cagionato lesioni certamente più gravi di quelle rilevate;
la circostanza che la p.o. fosse solita portare con sé un coltello e che fosse già stata condannata per tentato omicidio, per cui non si sarebbe valutata correttamente la sua personalità.

3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e 62 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione rispetto alla causa di giustificazione, quantomeno putativa, della legittima difesa (la p.o. avrebbe ferito uno dei due imputati con un coltello) e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
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