Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 19871
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Ai fini dell'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 cod. civ., costituisce principio informatore della materia. Infatti, la norma anzidetta, senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause (art. 41 cod. pen.), ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità per fatto illecito.
Sul provvedimento
Testo completo
M ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANAITALIA 1987 1 20 1 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ricorso avverso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenze del G. di pace TERZA SEZIONE CIVILE art. 2054 secondo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: comma c.c. principi Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente informativi Dott. FULVIO UCCELLA Consigliere R.G.N. 32770/2006 Consigliere Cron. 19871 Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere - Ud. 21/06/2011 Dott. ADELAIDE AMENDOLA. PU ha pronunciato la seguente SENTENZA MATERIA ESENTA sul ricorso 32770-2006 proposto da: OR IO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. ORSINI 21 (STUDIO LEGALE DEL RE), presso lo studio dell'avvocato CELESTE ANNA RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato PASANISI ALFREDO con studio in 74100 TARANTO, CORSO UMBERTO 129, giusta delega a margine del ricorso;
2011 Je ricorrente -- 1692 nonchè
contro
AL SUBALPINA S.P.A. PANICO IA, PANICO PE;
1 intimati - avversO la sentenza n. 4870/2005 del GIUDICE DI PACE di TARANTO, emessa il 28/9/2005, depositata il 30/09/2005, R.G.N. 8265/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificata il 28 luglio 2004 AN Con citazione LL convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma NC e EP IC nonché Allianz UB s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 650,00, pari alla metà degli esborsi la riparazione dei danni subitisostenuti per dall'autovettura di sua proprietà, a seguito di un incidente stradale. verificato per laSostenne che il sinistro si era concorrente responsabilità sua e di EP IC, che, al momento del fatto, era alla guida di una Fiat Uno di proprietà di NC IC. Si costituì in giudizio la sola società assicuratrice, che contestò l'avversa domanda. Con sentenza del 30 settembre 2005 il giudice adito l'ha rigettata. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione AN LL, formulando due motivi e notificando l'atto ad Allianz, a NC e a EP IC. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione del principio informatore della presunzione di responsabilità dei due guidatori nella causazione del concorrente sinistro, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. Ricorda che tale responsabilità è presunta dalla legge ed è configurabile tutte le volte in cui non venga fornita 3 la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile