Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2010, n. 21276

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Ai fini del riconoscimento del diritto ad un periodo di aspettativa retribuita da parte del pubblico dipendente, nella specie docente di istituto scolastico statale superiore, che sia stato ammesso ad un corso di dottorato presso un'università europea, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, da parte del Ministero della pubblica istruzione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 382 del 1980 ai fini del riconoscimento, "ex post", in Italia del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica conseguita all'estero, costituendo tale procedura di riconoscimento un adeguato contemperamento, anche all'interno dell'Unione Europea, tra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa ai soli casi di dottorato italiano penalizzando ingiustificatamente la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri di riconosciuto valore scientifico e quella equivalente di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche in ordine a corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/2010, n. 21276
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21276
Data del deposito : 15 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
MA RA;

- intimata -
sul ricorso 31041-2006 proposto da:
MA RA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1328/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2006 R.G.N. 779/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale, assorbite le parti del ricorso incidentale condizionato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'Appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a RA Ì\ docente di ruolo presso la Direzione Didattica "*Silvio Pellico*" di *Torino*, ammessa ad un corso di dottorato senza borsa di studio presso la facoltà di Psicologia dell'Università di Barcellona, in Spagna, il diritto ad un periodo di aspettativa retribuita dall'anno scolastico 2005 - 2006,per tutta la durata del corso di dottorato.
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 74, commi 1, 2 e 3, sul riconoscimento dei dottorati conseguiti presso Università estere, osservando che tale norma nulla dice circa il trattamento economico dei docenti, nel caso di dottorato non supportato da borsa di studio, ed ha ritenuto applicabile, per contro, la L. 13 agosto 1984, n. 476, art.

2. Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma c, art. 57, a decorrere dal 1 gennaio 2002, il quale prevede che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso, usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste, e, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo al quale RA Ì\ resiste con controricorso contenente ricorso incidentale;

CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.) Con l'unico motivo del ricorso principale, corredato da idoneo quesito, è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 74, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224, della
L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 2 e della L. 28 dicembre 2001, n.448, art. 52, comma 57, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo il Ministero ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il citato L. n. 1984 del 476, art. 2, parlando di corsi di dottorato di ricerca utilizza una definizione che nel nostro ordinamento identifica solo determinati tipi di corsi di studio post-lauream strutturati secondo precise disposizioni di legge. Infatti, i dottorati di ricerca, istituiti nel nostro sistema con il d.p.r. 3 82 /1980, sono regolati dalla L. n. 210 del 1988, art. 4, che ne demanda la specifica disciplina a regolamenti delle
diverse Università in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione. Il Decreto 224/1999. all'uopo emanato, ha regolato anche l'ipotesi di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale. Pertanto non ogni corso di studi può essere giuridicamente definito come dottorato, dovendo considerarsi tali solo quelli istituiti nel rispetto del condizioni previste dalla legge, fra i quali non rientra quello frequentato dalla \Macrì\. Dunque l'articolo della L. n. 467 del 1984 come modificato dalla L. n. 448 del 2001 riferendosi ai "dottorati di ricerca" ha un ambito di applicazione limitato solo ai corsi qualificabili come tali secondo l'ordinamento italiano. Questa conclusione non è resa dubbia dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 74, sulla possibilità di riconoscimento di analoghe qualificazioni accademiche presso Università non italiane, dimostrando al contrario tale previsione normativa la non intrinseca equivalenza dei titoli riconosciuti e dei titoli non riconosciuti. D'altra parte, la concessione dell'aspettativa retribuita è espressione di un investimento che lo Stato compie su un suo dipendente, nella prospettiva di un aumento della professionalità di questi, la cui garanzia sta nel fatto che si tratti di corso di studio riconosciuto, mentre tale garanzia non è assicurata nel caso di titolo non riconosciuto. La mancanza, nel D.P.R. n. 382 del 1980, art. 74, di previsioni normative circa del trattamento economico per i dottorandi all'estero senza borsa di studio, non può condurre automaticamente a ritenere inapplicabile la norma stessa.
La controricorrente, oltre a proporre ricorso incidentale in via subordinata, chiede il rigetto del ricorso principale osservando anzitutto che la tesi sostenuta dal ministero risulta smentita dal comportamento dello stesso,

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