Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2022, n. 4342

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In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini della verifica del requisito dimensionale di cui all'art. 2, lett. a), d.lgs. n. 270 del 1999, devono considerarsi dipendenti solo coloro che, al momento della dichiarazione dello stato d'insolvenza, risultano titolari, da almeno un anno, di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, con esclusione di quelli che lavorano in aziende trasferite in affitto a terzi, il cui rapporto di lavoro continua, in applicazione dell'art. 2112, comma 1, c.c., con il cessionario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2022, n. 4342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4342
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

04342/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Amministrazione straordinaria, Presidente ANDREA SCALDAFERRI -requisito dimensionale per Consigliere Rel. l'ammissione ex art. 2, lett. a), ALBERTO PAZZI d. Igs. 270/1999 lavoratori- Consigliere impiegati in aziende trasferite in PAOLA VELLA affitto a terzi - esclusione dal novero dei lavoratori subordinati dell'impresa Consigliere ROBERTO AMATORE Ud. 02/12/2021 PU ALDO CENICCOLA Consigliere Cron. 4342 R.G.N. 6061/2017 SENTENZA sul ricorso n. 6061/2017 R.G. proposto da: Cesd Corsi Editati Schede Dispense s.r.l. (CESD s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 436, presso lo studio dell'Avvocato R R, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento Corsi Editati Schede Dispense s.r.l. (CESD s.r.l.), in persona del Curatore Dott. R F, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli n. 27, presso lo studio dell'Avvocato G I, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente - - 4998 1 2021 Chavon avverso la sentenza n. 481/2017 della Corte d'appello di Roma depositata il 26/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/12/2021 dal cons. A P;
lette le conclusioni scritte, ai sensi dell'art 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovani Battista Nardecchia, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2016, riteneva inammissibile il ricorso presentato da CESD Corsi Editati Schede Dispense s.r.l. per la dichiarazione del proprio stato di insolvenza ai sensi dell'art. 8 d. Igs. 270/1999, in mancanza del requisito dimensionale previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, e dichiarava il fallimento della medesima compagine, su istanza del P.M.. 2. La Corte d'appello di Roma, a seguito del reclamo proposto da CESD s.r.l., condivideva la valutazione del primo giudice, ritenendo che ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento dell'impresa, non potesse essere computata la forza lavoro già trasferita in virtù di un contratto di affitto di azienda, poiché la finalità conservativa perseguita dalla procedura rendeva imprescindibile che la gestione dell'azienda competesse all'impresa che alla stessa veniva ammessa.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 26 gennaio 2017, ha proposto ricorso CESD Corsi Editati Schede Dispense s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai 2 quali ha resistito con controricorso il fallimento di CESD Corsi Editati Schede Dispense s.r.l.. Questa stessa sezione ha ritenuto che il ricorso, presentando profili di possibile rilievo nomofilattico, dovesse essere rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o

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