Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2023, n. 34961

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Massime1

A norma dell'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa, quanto ai provvedimenti di natura vincolata, nel caso in cui il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, mentre, per i provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento dei soggetti interessati. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura vincolata del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati aveva respinto l'iscrizione all'albo ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale, in quanto l'istante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti all'uopo richiesti dalla legge per ottenere l'esonero dalla suindicata prova).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2023, n. 34961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34961
Data del deposito : 13 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 9134/2021 Numero sezionale 411/2023 Numero di raccolta generale 34961/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONI PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - O D M - Consigliere - A GTI - Consigliere - Ud. 26/09/2023 - PU CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - R.G.N. 9134/2021 A C - Consigliere - Rep. G IFRIDA - Rel. Consigliere - G M - Consigliere - R M - Consigliere - A S - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9134-2021 proposto da: G P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Numero registro generale 9134/2021 Numero sezionale 411/2023 Numero di raccolta generale 34961/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato A T, rappresentato e difeso dagli avvocati F S e G V;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 27/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere G IFRIDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Silvia Comoglio e Francesco Singlitico.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 27/2021, ha respinto il ricorso presentato dall'Abogado P G avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 3/10/2018, con la quale era stata rifiutata l'iscrizione nell'Albo ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art.8 d.lgs. n. 115/1992, ai sensi dell'art.12 e ss. del d.lgs. 96/2001, su domanda presentata il 30/3/2018, dal Genovese, quale avvocato stabilito o integrato. In particolare, il CNF, rilevata la funzione, riservata al COA, della dispensa della prova attitudinale nella necessità di apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, evitando che possano operare soggetti scarsamente qualificati o all'oscuro delle peculiarità del diritto italiano, con un potere istruttorio, di ampio spettro, di verifica delle attività Ric. 2021 n. 09134 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- Numero registro generale 9134/2021 Numero sezionale 411/2023 Numero di raccolta generale 34961/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 concretamente svolte in Italia dal professionista, ha evidenziato come, nella specie, il Consiglio dell'Ordine avesse compiuto un'articolata e lunga istruttoria, garantendo il più ampio contraddittorio e una piena esplicazione del diritto di difesa all'interessato (con piena corrispondenza tra i provvedimenti di preavviso di rigetto ed il provvedimento conclusivo di diniego), e avesse correttamente vagliato il requisito richiesto ai fini dell'esonero dalla prova attitudinale, dell'esercizio della professione forense, effettivo, regolare, con il titolo professionale di origine, per un periodo non inferiore a tre anni, avuto riguardo a «durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni, nonché al numero dei clienti ed al giro di affari» , rilevando che, nei tre anni previsti dalla normativa (nella specie 2015, 2016 e 2017), il ricorrente si era «limitato a collaborazioni», riferibili a pochi (quattro) procedimenti giudiziari, senza peraltro che fosse emerso con chiarezza quale fosse stato effettivamente il suo apporto, ed era rimasto del tutto indimostrato il presupposto che richiede un adeguato numero di clienti ed il correlato «giro d'affari» realizzato, risultando anche a-specifiche le testimonianze degli avvocati M e Z (al più riferibili ad un unico, seppure articolato, contenzioso Iraq/Unicredit). Avverso la suddetta pronuncia, l'Abogado P G propone ricorso per cassazione, notificato il 1°/4/2021, affidato a sette motivi, nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (che resiste con controricorso). Il P.G. ha depositato memoria chiedendo declaratoria di rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.12,13 d.lgs. 96/2001, emanato in attuazione della Direttiva 98/5/CE, al fine Ric. 2021 n. 09134 sez. SU - ud. 26-09-2023 -3- Numero registro generale 9134/2021 Numero sezionale 411/2023 Numero di raccolta generale 34961/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, in relazione all'art.21 l. n 247/2012 e relativo regolamento di attuazione, D.M. n. 47/2016 (che aveva previsto, all'art.2, la necessità della trattazione di «almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista», requisito, peraltro, abolito dal DM n. 174/2021, a fronte di una procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione della UE, come dedotto nella memoria dal ricorrente), non postulando l'art.12 citato, quanto alla dispensa dalla prova attitudinale, un numero minimo di procedimenti annui ovvero l'obbligatorietà dell'esercizio cumulativo di attività giudiziali e stragiudiziali ovvero la verifica di «adeguata confidenza con il diritto nazionale»;
b) con il terzo motivo, l'eccesso di potere, per avere il COA preteso di subordinare l'iscrizione degli «abogados» con concessione della dispensa ad un numero minimo di procedimenti patrocinati, con ostacolo frapposto all'integrazione nella professione di avvocato da parte di avvocati comunitari che si siano avvalsi della procedura di stabilimento di cui alla Direttiva 98/5/CE e al d.lgs. n. 96/2001;
c) con il quarto motivo, la violazione ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.10 bis della l.241/1990, avendo il COA consentito al ricorrente di presentare osservazioni difensive a fronte dell'inserimento nel diniego dell'istanza di motivi assenti nel c.d preavviso di rigetto;
d) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancanza della motivazione, in violazione dell' art.132 n. 4 c.p.c.;
e) con il sesto motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.115 c.p.c., in relazione alla ritenuta non corretta valutazione delle allegazioni fornite in ordine all'attività svolta dal ricorrente, avuto riguardo anche alle testimonianze degli avvocati Z e M circa l'attività stragiudiziale prestata nei contenziosi con la Repubblica dell'Iraq;
f) con il settimo motivo, l'eccesso di potere e l'omessa motivazione, non Ric. 2021 n. 09134 sez. SU - ud. 26-09-2023 -4- Numero registro generale 9134/2021 Numero sezionale 411/2023 Numero di raccolta generale 34961/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 essedo state neppure analizzate le questioni affrontate nei procedimenti giudiziari ritenuti dal COA riferibili al Genovese e il contratto di assistenza e consulenza legale.

2.Il quadro normativo. Il d.lgs. n. 96 del 2/2/2001, emanato in attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (art.1 della Direttiva), all'art.12 (Integrazione nella professione di avvocato) prevede: «Condizioni.

1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare.

3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato». L'art.13 (Procedimento per la dispensa) recita: «1. La domanda di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto.

2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto Ric. 2021 n. 09134 sez. SU - ud. 26-09-2023 -5- Numero registro generale 9134/2021 Numero sezionale 411/2023 Numero di raccolta generale 34961/2023 Data pubblicazione 13/12/2023 comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato

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