Cass. pen., sez. feriale, ordinanza 16/10/2020, n. 28742

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, ordinanza 16/10/2020, n. 28742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28742
Data del deposito : 16 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da M A, nato in Marocco il 19/07/1993 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere R A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di M A contro la sentenza n. 1061/2019, con cui il Tribunale di Piacenza ha applicato in data 06/12/2019 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
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