Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2006, n. 18491
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In materia di trasporto marittimo, il contratto di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l'impresa nautica integra un'ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di atti giuridici concernenti l'attività di appoggio alla nave in arrivo o in partenza; peraltro, mentre in generale l'individuazione dell'attività gestoria che le parti possono compiere è affidata alla sua rappresentazione nel contratto, in casi particolari (ad es. art. 1708 cod. civ.) è la legge a dettare le regole per l'individuazione dell'oggetto del contratto, ai fini della determinazione delle obbligazioni delle parti.
In materia di raccomandazione marittima, rientra fra i poteri riconosciuti dalla legge al raccomandatario quello relativo alla trattazione dei reclami in ordine al carico - che è prestazione tipica di raccomandazione marittima -, e ai quali è connesso il potere di concedere proroghe per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso il vettore e la nave.
Sul provvedimento
Testo completo
1849 1/ 06- REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Trasporto SEZIONE TERZA CIVILE marittimo Irisarcimento domi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 31154/02 Dott. Roberto Presidente PREDEN 18491 Dott. IG CO DI NANNI Rel. Consigliere Cron. Rep. 4489 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Dott. Alberto TALEVI Consigliere- Ud. 12/05/06 Dott. Giulio LEVI Consigliere contributo unificato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROPERTIES S.A., in TEAM SRL, EAST WIND MARITIME persona del suo amministratore sig. Gaetano De Giosa, elettivamente domiciliate in ROMA VIA GIUSEPPE G.BELLI 39, presso 10 studio dell'avvocato ROCCAFORTE MARIO ALFREDO C/O ST DI BIASE, difese dall'avvocato PASANISI, con studio in 74100 TARANTO, Corso Umberto - 129, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AC INSURANCE SA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Paolo Rizzo, elettivamente 2006 domiciliata in ROMA PZZA MAZZINI 27, presso lo studio 838 -1- RAIMONDI & SPERATI, difesa dagli avvocati OSCAR RAIMONDI, ALESSANDRO SPERATI, GIUSEPPE BATINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 263/02 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, emessa il 10/07/02, depositata il 23/09/02, R.G.200/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/06 dal Consigliere Dott. IG CO DI NANNI;
udito l'Avvocato Alfredo PASANISI;
udito l'Avvocato Alessandro SPERATI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. GN Insurance Company of Europe S.A. N.V., as- sicuratrice di un carico di tonno trasportato a Ta- ranto con la M/n Maunakea e lì scaricato il 5 luglio 1995, con atto di citazione del 28 settembre 1996, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di quella città la srl Agenzia Marittima Team, raccomandataria della East Wind Marittime Properties, chiedendone la condanna al pagamento della somma di oltre $ US 73.000 e di oltre lire 26 milioni, sborsati per in- dennizzi corrisposti ai ricevitori ai quali si era surrogata. La convenuta si è costituita nel giudizio ed ha ec- cepito la decadenza dell'azione di responsabilità ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1924, soste- nendo che era trascorso più di un anno dal fatto.
2. Il tribunale, con sentenza, ha dichiarato la de- cadenza dell'azione ed ha rigettato la domanda.
3. La decisione è stata impugnata dalla GN, la quale ha dedotto che l'eccezione di decadenza dal di- ritto al risarcimento del danno non era fondata, per- ché l'originario termine di decadenza era stato con- venzionalmente prorogato. Di NI Est. 2 Anche la srl Team ha proposto appello incidentale. sentenza 234. La Corte di appello di Lecce, con settembre 2002, ha accolto la domanda ed ha condanna- to la srl Team al pagamento in favore della SA AC (già GN Insurance Company of Europe) delle somme domandate.
5. La srl Team ha proposto ricorso per cassazione. La SA AC ha resistito con controricorso Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso ripropone l'eccezio- ne di decadenza dell'azione di responsabilità.
1.1. La Corte di appello ha dichiarato che il ter- mine annuale per l'esercizio dell'azione di responsa- bilità nei confronti del vettore e della nave, previ- sto dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, era sta- to convenzionalmente prorogato fino al ottobre 1996, come si ricavava da documentazione regolarmente prodotta in grado di appello e dalla richiesta di giuramento