Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/07/2004, n. 12192
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La qualificazione di agente contabile, per l'attività svolta da una società per azioni nella gestione dei proventi della sosta a pagamento ad essa affidata dal Comune, comporta la giurisdizione della Corte dei conti anche per i danni che l'agente contabile arrechi all'ente locale per cui agisce, come si desume dall'art. 54 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, secondo cui la Corte dei conti si pronuncia sui danni arrecati "per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili", e dall'art. 85 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (di analogo contenuto) e come è confermato sia dall'art. 194, penultimo comma, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui, pur nel caso di discarico dell'agente contabile, rimane "integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente" (norme relative alla contabilità dello Stato, ma applicabili alla responsabilità degli agenti contabili dei comuni per il richiamo disposto dall'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), sia dall'art. 44 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, sulla riunione davanti alla Corte dei conti del giudizio di conto con quello di responsabilità.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. L E - rel. Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.T.A. - SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SOCIETÀ PER AZIONI - AGENZIA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale Bruno Buozzi 99, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTI DEI CONTI PER IL LAZIO, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, C.R.P. S.R.L., TOCCI WALTER, SARI SILVANA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 6430/02 proposto da:
C.R.P. - COMPAGNIA ROMANA PARCHEGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VAIANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
S.T.A. - SOCIETÀ TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SOCIETÀ PER AZIONI - AGENZIA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BOOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C, giusta delega in calce al ricorso;
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, C.R.P. S.R.L., TOCCI WALTER, SARI SILVANA;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente Proc. 32/01 n. 55138 della Corte dei Conti di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/05/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, previa riunione dei due ricorso, dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti, con la conseguenza di legge.
LA CORTE Premesso che il Procuratore generale della Corte dei conti per il Lazio, con atto di citazione del 16 marzo 2001, ha convenuto davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della stessa Corte la S.T.A. - Società Trasporti automobilistici s.p.a. - Agenzia per la mobilità del Comune di Roma (d'ora in poi: STA) e la C.R.P. - Compagnia Romana Parcheggi s.r.l. (d'ora in poi: CRP), chiedendo la condanna di ciascuna di esse al pagamento della somma di L. 5.092.011.075 a favore del Comune di Roma, costituente il danno cagionato nella gestione della sosta regolamentata con tariffa e dei parcheggi a pagamento negli anni 1996-1998, e che per la stessa fattispecie dannosa la domanda è stata proposta, con atto integrativo di citazione del 12 novembre 2001, nei confronti dell'allora assessore comunale Dott. W T e del Dirigente del 7^ Dipartimento del Comune Dott.ssa S S;
Premesso che la società STA ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore della giurisdizione del giudice ordinario, e che la Procura regionale della Corte dei conti ha resistito con controricorso;
Premesso che altro ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con richiesta di uguale contenuto, è stato proposto dalla società CRP, a cui ha resistito con controricorso la Procura regionale della Corte dei conti, mentre la società STA ha presentato controricorso con cui ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
Premesso che sia la STA che la CRP hanno presentato memoria;
CONSIDERATO
che i due regolamenti preventivi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti perché investono il medesimo processo pendente davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;
Ritenuto, per quanto attiene al regolamento proposto dalla società STA, che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, perché detta società ricorrente, per l'attività di gestione dei proventi della sosta a pagamento dei veicoli (ad essa affidata dal Comune di Roma negli anni 1996-1998), è stata già qualificata come agente contabile del detto Comune da queste Sezioni unite con la sentenza 9 ottobre 2001 n. 12367, con cui, su regolamento di giurisdizione proposto dalla stessa società STA nel giudizio di conto iniziato su istanza del Procuratore generale della Corte dei conti per il Lazio in relazione alla medesima attività svolta dalla STA, è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della pertinenza al Comune di Roma dei proventi dei parcheggi a pagamento e del "Vincolo pubblicistico di destinazione" delle dette somme alla realizzazione di opere pubbliche (art. 7, comma 7, codice stradale). Il detto giudizio di conto (artt. 44-51 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214) è diverso dal presente giudizio di responsabilità
amministrativa (art. 52 stesso R.D., applicabile agli enti locali ex art. 58 L. 8 giugno 1990 n. 142, sostituito dall'art. 93 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), onde la precedente statuizione sulla
giurisdizione non ha effetto di giudicato in questo diverso giudizio;
ma la qualificazione di agente contabile per l'attività svolta dalla STA nella gestione dei proventi della sosta a pagamento ad essa affidata dal Comune di Roma (a seguito del subentro della detta STA nella convenzione che il Comune aveva stipulato con l'ATAC, ente strumentale dello stesso Comune) è condivisa da questo Collegio;
tale qualificazione comporta la giurisdizione della Corte dei conti anche per i danni che l'agente contabile arrechi all'ente locale per cui agisce, come si desume dall'art. 54 del citato R.D. n. 1214/1934 (secondo cui la Corte dei conti si pronuncia sui danni arrecati "per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili") e dall'art. 85 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (di analogo contenuto) e come è confermato sia dall'art. 194, penultimo comma, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, secondo cui, pur nel caso di discarico
dell'agente contabile, rimane "integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente" (norme relative alla contabilità dello Stato, ma applicabili alla responsabilità degli agenti contabili del comune per il richiamato disposto dell'art. 93 D. Lgs. n. 267/2000), sia dall'art. 44 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, sulla riunione davanti alla Corte dei conti del
giudizio di conto con quello di responsabilità;
Ritenuto che il ricorso proposto dalla società CRP è ammissibile, perché esso, anche se redatto come ricorso autonomo, può convertirsi in ricorso incidentale, essendo stato proposto entro il termine previsto dall'art. 371 c.p.c., in relazione all'ultima notifica del ricorso della STA, avvenuta il 22 gennaio 2002, onde è tempestivo il ricorso della CRP notificato il 1 marzo 2002;
Ritenuto che ogni questione sulla notifica del ricorso CRP alla società STA, posta nel controricorso di quest'ultima, è resa irrilevante dalla tempestiva costituzione di quest'ultima parte;
Ritenuto, per quanto attiene alla contestazione della giurisdizione della Corte dei conti proposta con il ricorso della CRP, che le ragioni per le quali è stata affermata la giurisdizione del Giudice contabile sulla STA comportano la giurisdizione del medesimo Giudice anche sulla CRP, società che, a seguito di convenzione tra l'ATAC (sostituita poi dalla STA) e l'ACI-Automobil Club d'Italia, era stata costituita da quest'ultimo ente pubblico proprio per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio di gestione della sosta regolamentata con tariffa e dei parcheggi a pagamento, servizio oggetto della convenzione tra il Comune di Roma e l'ATAC (a cui si era poi sostituita la STA);la CRP, pertanto, in quanto incaricata della gestione operativa della sosta a pagamento sul suolo comunale e dei parcheggi a pagamento, ha riscosso i proventi derivanti da tate gestione e quindi le somme di pertinenza del Comune di Roma, da destinare alle finalità pubbliche indicate dall'art. 7, comma 7, codice stradale. La distinzione che nel ricorso della CRP si opera tra le somme riscosse nello svolgimento della detta attività e gli "utili" della stessa, che la CRP era tenuta a versare alla STA (detratti i costi della stessa attività), oltre a contrastare con l'orientamento affermato da queste Sezioni unite con la richiamata sentenza a 12367/2001 relativa alla posizione di agente contabile della STA (che ha considerato l'intero corrispettivo versato per la sosta dall'utente del suolo pubblico), non è coerente con la finalità dell'art. 7, comma 7, codice stradale, se si considera che una cattiva gestione del servizio pubblico in discorso, accrescendone oltre misura i costi, incide sull'entità delle somme da destinare alle pubbliche finalità indicate dalla citata disposizione normativa. Ne consegue che, come si è osservato, in via subordinata, nella parte finale del controricorso della STA, la affermata giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità della STA comporta la sussistenza della stessa giurisdizione anche nei confronti della CRP, la quale, avendo compiuto le attività operative della sosta a pagamento, ha gestito le somme ricavate da detta attività e destinate agli interventi pubblici previsti dall'art. 7, comma 7, codice stradale;
Ritenuto, in conclusione, che va affermata la giurisdizione della Corte dei conti infondatamente contestata nei due ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione;
Considerato, in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, che, mentre non si deve provvedere per la Procura regionale vittoriosa, sussistono giusti motivi per compensare le dette spese nei rapporti tra la ricorrente CRP e la resistente STA.