Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2022, n. 16230

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2022, n. 16230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16230
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DIPORDENONE nei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 29/10/2021 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
, lette/se ite le conclusioni del PG r (4 4- 44ft.11,- ,. . t17

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, in data 29.10.2021, il Giudice per le indagini preliminari di Pordenone disponeva, a seguito di richiesta presentata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della medesima città in data 28.10.2021, l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, in entrata e in uscita, presso i gestori italiani, sviluppato dall'apparecchio telefonico oggetto di furto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., reato per il quale si procedeva contro ignoti, e restituiva gli atti al Pubblico ministero per l'esecuzione.

2. Avverso il presente decreto ricorre per cassazione il medesimo Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pordenone che, con un unico motivo, deduce l'abnormità del provvedimento in questione nella parte in cui il G.i.p. dispone che l'esecuzione spetti alla parte richiedente. Poiché il P.m. richiedente non avrebbe, invece, alcun potere di dare esecuzione alla disposizione del giudice, si lamenta la creazione di una situazione di stasi procedimentale in cui il provvedimento rimarrebbe ineseguito, con pregiudizio delle indagini stesse. Il ricorrente pone a fondamento della propria doglianza l'interpretazione, da lui proposta, dell' art. 132 comma 3 e cerma 3 bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.L. 132/21, facendo appello al principio generale in forza del quale l'esecuzione di un provvedimento spetta al giudice allorquando esso non si limita a rimuovere un ostacolo al conseguimento del risultato richiesto dal P.M.. Sicchè il decreto di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico spetta direttamente al Giudice, in quanto titolare del potere di emanare il provvedimento, in mancanza peraltro di una espressa previsione di deroga che in quanto eccezione al principio generale deve essere prevista espressamente dalla legge. A sostegno dell'argomento interpretativo proposto, è posta una serie di ragionamenti comparatistici al fine di farsi rilevare che l'iter per cui il giudice che emette il provvedimento acquisitivo è anche l'organo competente ad eseguirlo è sistematicamente previsto dall'ordinamento processualistico. Innanzitutto si pone il confronto coi casi: delle intercettazioni ex. art. 267 cod. proc. pen., del prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi di cui all'art. 359 bis cod. proc. pen., dell'accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto, casi rispetto ai quali è il Pm a procedere all'esecuzione perché il provvedimento del G.i.p. si limita a rimuovere un ostacolo all'espletamento dell'incombente da parte del P.m. ossia ad autorizzare, ad esempio, questi a procedere all'intercettazione. Laddove in caso di sequestro ex. art. 368 cod. próc. pen. e per la trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare ai sensi dell'art. 92 delle disp. att. cod. proc. pen. è il Giudice competente perché è lui che dispone, e non autorizza, semplicemente, il P.M.. Solo nel caso in cui il processo sia in fase di indagine la competenza ad eseguire la misura cautelare è del P.m., ma questa ipotesi è un'eccezione alla regola che come tale è espressamente prevista dalla legge. Sempre a conferma di quanto interpretato, comparatisticamente, si indicano ulteriori esempi di deroghe a tale principio previste in maniera espressa dal legislatore. Indi, proseguendo col ragionamento comparatistico in relazione alla disposizione di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 196/2003, si osserva che, non essendo del P.M. né del difensore il potere di acquisire i dati relativi al traffico telefonico (salvi i casi di urgenza per il P.M.) ma del giudice, e non essendoci disposizioni di legge che introducono una deroga, solo il giudice può eseguire il proprio decreto, trasmettendolo ai gestori. Indi si conclude che in conseguenza dell'erronea interpretazione della norma in questione da parte del G.i.p. si è creata una situazione di stasi del procedimento e si insta pertanto per la declaratoria di abnormità del provvedimento impugnato.
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