Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 36925

CASS
Sentenza
12 settembre 2024
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12 settembre 2024

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In tema di misure cautelari reali, l'amministratore di condominio è legittimato a proporre, "iure proprio", istanza di riesame del sequestro preventivo avente ad oggetto beni di proprietà condominiale, potendo vantarne il diritto alla restituzione in quanto detentore qualificato degli stessi e titolare del potere di agire in giudizio ex art. 1131, comma 1, cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 36925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36925
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36925/2024 Roma, lì, 03/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 1205/2024 ALDO ACETO CC - 12/09/2024 ALESSIO SCARCELLA - Relatore - R.G.N. 16888/2024 ALESSANDRO MARIA ANDRONIO FA ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OI ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto dichiararsi l'infondatezza del ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 e succesisve modd. ed integrazioni;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta da TO GI avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2024. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 322, cod. proc. pen. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per aver ritenuto privo di legittimazione l'istante, che non avrebbe nemmeno speso la qualifica di amministratore del condominio, in quanto l'istanza di riesame avrebbe come scopo quello di ottenere la restituzione di cose non di proprietà del ricorrente. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non essendosi il tribunale del riesame avveduto che il condominio, amministrato dall'indagato TO GI, è titolare del permesso di costruire n. 78/2017, con voltura a favore del Condominio Via Peschiera n. 15 del 12.08.2021 e proroga di 36 mesi del 12.08.2021. L'esistenza della legittimazione attiva alla presentazione dell'istanza di riesame in capo all'indagato, anche in nome e per conto proprio, risulterebbe pacifica essendo questi l'amministratore del soggetto in possesso del titolo abilitativo di cui si contesta la violazione alla base della sussistenza del fumus di due dei tre reati ipotizzati, essendo palmare l'interesse dell'istante, indagato, non solo alla verifica della sussistenza del fumus, ma anche alla restituzione dei manufatti propedeutici e strumentali alla prosecuzione dei lavori di restauro del bene monumentale assentiti dal titolo abilitativo. A ciò si aggiunge che, tra i reati ipotizzati, vi anche l'abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, ciò che evidenzierebbe l'assenza di un'univoca riconducibilità della proprietà delle opre sequestrate, essendo dunque ipotizzabile che le opere cadute in sequestro siano in realtà “parti comuni” del condominio, Richiama a tal fine l'art. 1130, comma 1, n. 4, cod. nav., sostenendo che essendo legittimato l'amministratore all'esercizio di azioni civili in via del tutto autonoma rispetto all'assemblea condominiale, tale norma descriverebbe il perimetro di una più generale legittimazione attiva in capo all'amministratore in cui rientrerebbe anche quella di proposizione in via diretta dell'istanza di riesame ex art. 322, cod. proc. pen., quando la stessa abbia ad oggetto la conservazione di parti comuni del condominio.

3. Con requisitoria scritta del 24 luglio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. In sintesi, secondo il PG la censura è articolata sulla base degli atti di indagine che segnalano in capo allo OI la duplice qualità di indagato e di amministratore del condominio titolare del permesso di costruzione e dell'inerenza ai compiti dell'amministratore della legittimazione a impugnare provvedimenti di tal fatta. Detti rilievi lasciano però impregiudicata la veste esibita dal ricorrente al momento della presentazione del gravame, sulla cui base deve esserne scrutinata l'ammissibilità, come emerge dal caso trattato dalla seguente decisione: «L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio;
né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, 2 di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 3, n. 47313 del 2017, Rv. 271231-01; Conf. in un caso analogo, Sez.1, n. 6779 del 2019, Rv. 274992–01). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.

2. Ed invero, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. Va rilevato che questa Corte ha superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche

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