Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2024, n. 15130
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In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., l'ordinanza emessa dal giudice di merito senza avere previamente sentito le parti non è automaticamente nulla e - potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla S.C. con le memorie anteriori alla pubblica udienza e con la discussione orale - non inficia ex se l'ammissibilità della questione pregiudiziale, la quale, pur se ritenuta sussistente "prima facie" dal Primo Presidente, forma oggetto - in relazione ai presupposti oggettivi della citata disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, grave difficoltà interpretativa, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) - di valutazione collegiale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Mutuo bancario - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO interessi - tasso fisso L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E - ammortamento «alla francese» - Trib. SEZIONI UNITE CIVILI Salerno - rinvio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pregiudiziale ex art. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - 363-bis c.p.c. – FELICE MANNA - Presidente di Sezione - contraddittorio preventivo - validità ETTORE CIRILLO - Presidente di Sezione - del contratto - UMBERTO LUIGI CESARE G. SCOTTI - Consigliere - oggetto - determinatezza - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - trasparenza LINA RUBINO - Consigliere - R.G.N. 15340/2023 ROSSANA MANCINO - Consigliere - Cron. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Rep. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - Ud. 27/02/2024 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 15340/2023, disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza emessa il 19/07/2023 nel procedimento tra: PODEIA GABRIELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati ASTOLFO DI AMATO, MARIO MANZO, ANTONIO TANZA e ROSITA MAGAZZENO;
e BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO ROCCO SICLARI ed ENRICO SPIRITO. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2024 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
1 Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 uditi i Pubblici Ministeri, in persona dei Sostituti Procuratori Generali STANISLAO DE MATTEIS e ANNA MARIA SOLDI, i quali hanno chiesto che il rinvio pregiudiziale venga dichiarato inammissibile per difetto del contraddittorio preventivo e, in subordine, hanno insistito nell'enunciazione della regola iuris riportata nelle conclusioni scritte («l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB»);
uditi gli avvocati Antonio Tanza, Astolfo Di Amato, Domenico Rocco Siclari ed Enrico Spirito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La signora Gabriella Podeia chiese al Tribunale di Salerno di far dichiarare la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario bancario stipulato, a tasso fisso, con la Banca nazionale del lavoro Spa (BNL) in data 20 dicembre 2007, a causa della mancata pattuizione e indicazione della modalità di ammortamento (c.d. «alla francese») e delle modalità di calcolo degli interessi passivi, in violazione di numerose disposizioni normative, e di far condannare la banca a rimborsare i maggiori interessi «indebitamente» riscossi, pari alla differenza tra gli interessi convenzionali e il tasso minimo dei Bot nell'anno precedente alla stipula del contratto, o alla minore o maggiore somma da accertare in giudizio. Nella prospettazione attorea la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.), essendo pattiziamente indicato solo il tasso 2 Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 di interesse e non anche il regime («composto») di Data pubblicazione 29/05/2024 capitalizzazione degli interessi passivi, aspetto quest'ultimo che si assume dirimente anche nell'ottica della trasparenza contrattuale (art. 117, comma 4, d.lgs. n. 395 del 1993, d'ora in avanti T.u.b.). La Banca convenuta si costituì in giudizio deducendo che il piano di ammortamento «alla francese» non integra violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e che, in ogni caso, l'omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi sarebbe irrilevante, poiché tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento allegato al contratto che, indicando il numero delle rate, il loro ammontare e la loro composizione con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, fornirebbe una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito, oltre a recare l'indicazione del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG (tasso annuo effettivo globale) e dell'ISC (indicatore sintetico di costo). 2.- Il Tribunale, con ordinanza del 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., dopo avere riferito che il testo contrattuale non indica espressamente che il piano di ammortamento è quello c.d. «alla francese» né che è applicato il regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, ma indica l'importo mutuato (€ 80000,00), la durata del prestito (quindici anni), il numero delle «rate costanti» da restituire con la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAE (tasso annuo effettivo, «maggiore del TAN»). Il rinvio è stato disposto per la risoluzione della questione di diritto concernente «l'interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli 3 Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché […] la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.u.b.)» (a pag.
4-5 dell'ordinanza). Il Tribunale ha evidenziato la necessità di risolvere la suddetta questione, ritenuta «esclusivamente di diritto», per la definizione anche parziale del giudizio, per le gravi difficoltà interpretative in presenza di diverse interpretazioni possibili e la possibilità che essa si ponga in numerosi giudizi. 3.- L'ordinanza ha superato il vaglio preliminare previsto dall'art. 363-bis, comma 3, c.p.c., avendo la Prima Presidente ammesso il rinvio pregiudiziale con decreto del 23 settembre 2023, nel quale ha ritenuto ricorrenti le condizioni oggettive richieste dall'art. 363-bis, comma 1, c.p.c. «non apparendo, la questione posta, e salvi ulteriori approfondimenti da parte del Collegio, assorbita da una ragione più liquida, che consenta di decidere la controversia a prescindere dalla questione controversa». Gli «ulteriori approfondimenti» rimessi al Collegio riguardano, in particolare, le conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio sulla intenzione del Tribunale di effettuare il rinvio pregiudiziale, tempestivamente segnalata con nota rivolta alla Corte, depositata il 2 agosto 2023, con cui la Banca ha chiesto di 4 Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 dichiarare la nullità dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale per Data pubblicazione 29/05/2024 violazione dell'art. 363-bis, comma 1, c.p.c. («Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale…»). Il decreto poc'anzi menzionato, dopo avere riferito le varie posizioni emerse al riguardo in dottrina, ha ritenuto «opportuno rimettere al Collegio la valutazione delle conseguenze dell'omessa attivazione del contraddittorio dinanzi al giudice a quo», senza quindi «precludere (…) l'ingresso del rinvio in ragione di un vizio occorso nel procedimento di adozione dell'ordinanza da parte del giudice di merito». 4.- La Procura Generale ha concluso nel senso della inammissibilità del rinvio pregiudiziale in esame, in quanto disposto senza avere prima doverosamente udito le parti sull'intenzione del giudice di merito di attivare il predetto strumento di nomofilachia preventiva introdotto dalla legge n. 149 del 2022. Il Collegio è di diverso avviso. 5.- Potrebbe richiamarsi l'orientamento che, in relazione al divieto delle sentenze della c.d. «terza via» violative del principio del contraddittorio, esclude conseguenze invalidanti quando la decisione del giudice sia di puro diritto, non potendo le parti dolersi di una violazione del diritto di difesa o di un c.d. «effetto sorpresa» quando il giudice, disponendo il rinvio pregiudiziale su questioni «esclusivamente di diritto», non abbia fatto altro che esercitare il potere che la legge stessa gli attribuisce (jura novit curia), ai sensi dell'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., diversamente da quanto accade quando il giudice abbia deciso su rilievo officioso (senza avere previamente consentito il contraddittorio delle parti) su questioni di fatto o «miste» di fatto e diritto, giacché in tal caso le parti devono necessariamente concorrere 5 Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 alla delimitazione del thema decidendum (cfr. Cass. n. 21314/2023, 3543/2023, 1617/2022). Queste considerazioni, invero, non sarebbero sufficienti a scalfire le