Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/11/2018, n. 50276
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SE NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
R.g. 11880/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'imputato, TR IO, a mezzo di difensore di fiducia propone ricorso per cassazione per i soli interessi civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., avverso la sentenza emessa dalla corte di appello di Roma il 22 novembre 2017 che, in riforma di quella di condanna emessa dal tribunale di Roma il 3 dicembre 2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del primo per le imputazioni a lui ascritte, di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. -così riqualificato il fatto di cui al capo A) della rubrica già contestato ex art. 319 c.p.- e di calunnia ex art. 368 c.p. (capo B), per essere i reati estinti per prescrizione.
2.Si è ritenuto che il prevenuto in qualità di primo segretario presso l'ambasciata di Italia a Dakar (Senegal) e di capo della cancelleria consolare, in concorso con altre persone non identificate, che lo aiutavano nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia, avesse ricevuto in più occasioni somme di denaro comunque ammontanti ad alcune decine di migliaia di euro, versate su di un conto bancario, suo proprio e della moglie, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, creando un canale parallelo in violazione della normativa di settore di rilascio dei visti ed avesse incolpato falsamente, di calunnia e diffamazione in suo danno, sapendolo innocente, l'ambasciatore d'Italia in Dakar.
3.Con il proposto ricorso vengono articolati sei motivi di annullamento con i quali si deduce: 1) la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, anche in ordine alla nuova qualificazione del fatto, in relazione all'art. 192 c.p.p., per non avere la corte di merito osservato i rigorosi canoni di formazione della prova logica nel comporre gli esiti dell'istruzione dibattimentale in difetto, ai fini del ritenuto abuso di ufficio, del compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio dietro compenso o altra utilità;
2) la nullità della sentenza in relazione al contestato e residuo reato di cui all'art.368 c.p. per carenza assoluta di motivazione;
3) la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
4) la nullità dell'ordinanza resa in data 12 aprile 2011 e della sentenza per nullità del decreto di rinvio a giudizio per