Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2017, n. 24876

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Massime1

Ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 – come modificato dall'art. 11 della I. 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, "in casi speciali" al "patrocinio autorizzato" spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d'amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell'incarico all'avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - non ipotizzabile il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2017, n. 24876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24876
Data del deposito : 20 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 24876\ 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UNIVERSITA' - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO STATALI Patrocinio autorizzato dell'Avvocatura - Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO dello Stato - Deroghe Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 23099/2011 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Consigliere - R.G.N. 23444/2011 Con24876 Rep. LUCIA TRIA - Rel. Consigliere - C.U. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - - Consigliere - GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23099-2011 proposto da: UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P;
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- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e nella qualità di procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.N. (S.C.C.I.) S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI e LELIO MARITATO;
MC BAIN IRENE, KALLAS ELIE, nonché LAI MARIA GRAZIA e LABANYEH YASMIN nella qualità di eredi di LABANYEH ISSAM, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;

- controricorrenti -

sul ricorso 23444-2011 proposto da: MC BAIN IRENE, KALLAS ELIE, nonché LAI MARIA GRAZIA e LABANYEH YASMIN nella qualità di eredi di LABANYEH ISSAM, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 866/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/03/2011. Ric. 2011 n. 23099 sez. SU - ud. 04-07-2017 -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per la rimessione alla Sezione Lavoro, in subordine per l'inammissibilità del ricorso dell'Università;
rigetto del ricorso dei lavoratori;
uditi gli avvocati Anna Buttafoco per delega orale e Lorenzo Picotti. ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Il Tribunale di Venezia, in parziale accoglimento del ricorso proposto da E K e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe - tutti lettori di lingua straniera presso l'Università degli Studi Cà Foscari di Venezia con sentenza parziale n. 1184/2005: a) - accertava il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento retributivo e previdenziale del ricercatore confermato a tempo pieno dalla data della prima assunzione;
b) dichiarava la nullità dei contratti stipulati ai sensi della legge n. 236 del 1995;
c) condannava l'Università ad effettuare la ricostruzione della carriera lavorativa dei ricorrenti, al pagamento a titolo di differenze retributive e sul TFR delle somme da quantificare nel prosieguo del giudizio con successiva sentenza, al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive come quantificate;
d) accoglieva, inoltre, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del diritto comunitario.

2. All'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con la sentenza definitiva n. 415 del 2007, provvedeva a quantificare le somme dovute ai ricorrenti per le causali sopra indicate, condannando, rispettivamente: 1) l'Università a corrispondere quanto determinato a titolo di ricostruzione della carriera (vedi sopra: lettere a e c) oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) la Presidenza del Ric. 2011 n. 23099 sez. SU - ud. 04-07-2017 -3- Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto liquidato a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni del diritto UE, di cui alla sentenza della Corte di Giustizia in data 26 giugno 2001, con le corrispondenti differenze contributive coperte da prescrizione ex art. 3 della legge n. 335 del 1995. 3. Con la sentenza n. 866 del 2010 (pubblicata il 24 marzo 2011), attualmente impugnata, la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello principale avverso le sentenze (parziale e definitiva) di primo grado unitamente proposto dall'Università Cà Foscari e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) respinge la domanda proposta dagli originari ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento dei danni derivati dalla violazione del diritto comunitario da parte dello Stato italiano, condannando gli appellati a restituire quanto percepito a tale titolo, oltre agli interessi legali;
b) rigetta anche l'appello incidentale, con il quale i lettori avevano riproposto le domande non accolte in primo grado volte ad ottenere: il mantenimento della qualifica di lettori universitari sino al termine del rapporto, la stabilizzazione dei compiti didattici di insegnamento linguistico e, comunque, delle mansioni espletate prima della conclusione dei contratti di collaborazione linguistica;
il risarcimento del danno derivato dal demansionamento;
c) conferma, per il resto, le sentenze di primo grado.

4. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che: a) gli appellati hanno ottenuto dal Pretore di Venezia, con sentenza emessa l'1 dicembre 1993 divenuta cosa giudicata, la trasformazione del contratto di lettorato, stipulato ai sensi del dell'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in rapporto a tempo indeterminato;
b) a seguito della entrata in vigore della legge n. 236 del 1995 l'Università ha assunto gli originari ricorrenti in qualità di collaboratori Ric. 2011 n. 23099 sez. SU - ud. 04-07-2017 -4- esperti linguistici, riconoscendo loro l'anzianità di servizio correlata al periodo di tempo intercorso a partire dalla stipulazione del primo contratto quali lettori di lingua straniera, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva;
c) è infondata l'eccezione di giudicato sollevata dall'Università quanto alle differenze retributive, non perché, come ritenuto dal Tribunale, nel precedente giudizio l'adeguamento era stato domandato solo in relazione alla retribuzione del professore associato a tempo definito e non a quella del ricercatore confermato a tempo pieno, ma perché la capacità espansiva del giudicato si arresta nei casi in cui lo stesso sia incompatibile con il diritto comunitario;
d) i contratti stipulati ai sensi della legge n. 236 del 1995 risultavano privi di causa in quanto stipulati in un momento (1995) in cui era già in atto fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto sia di quanto statuito dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30 maggio 1989, causa 33/88 e 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, sia di quanto affermato nella suddetta sentenza del Pretore di Venezia passata in giudicato;
e) è quindi da escludere che, per effetto della stipula dei contratti del 1995, si sia verificata una novazione dei rapporti lavorativi;
f) peraltro, è incontroverso che gli appellati anche dopo i suddetti contratti continuarono a svolgere le medesime mansioni e comunque è jus receptum che la novazione oggettiva presuppone la chiara e univoca volontà delle parti di estinguere l'originaria obbligazione sostituendola con una nuova la quale deve essere diversa quanto - all'oggetto della prestazione o al titolo del rapporto e che la parte - che ne deduce la ricorrenza debba ritualmente allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie (animus novandi e l'aliquid novi), mentre ciò, nella specie, non è avvenuto;
Ric. 2011 n. 23099 sez. SU - ud. 04-07-2017 -5- g) quanto alle differenze retributive, per effetto della riconosciuta continuità dei rapporti di lavoro, non si può non tenere conto della sopravvenuta legge n. 63 del 2004, assumendo quindi a parametro il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno (per un impegno lavorativo pari a 500 ore annue) o definito con effetto dalla data della prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli;
h) tale ultima legge è stata emanata per dare esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia 26 giugno 2001, causa n. 212/99 e, quindi, deve essere applicata nel presente giudizio, in quanto essendo conseguente ad una pronuncia della Corte di Giustizia, dotata di efficacia erga omnes è riferibile a tutti gli appartenenti alla - stessa categoria, anche se non dipendenti dalle specifiche Università – Università della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma «La Sapienza» e Istituto Universitario Orientale di Napoli prese in - considerazione dalla procedura di infrazione, esaminata dalla citata sentenza della Corte di Giustizia;
i) è tardiva la contestazione fatta nel presente giudizio dagli appellanti in merito alla mancanza di prova circa la prestazione di lavoro a tempo pieno - pari a 500 ore annue - visto che gli appellati - hanno dedotto nel ricorso introduttivo di avere prestato attività lavorativa rispettando mediamente l'orario annuo di 500 ore e gli Enti appellanti, nel costituirsi in giudizio, hanno ammesso che tutti i ricorrenti avevano osservato un simile orario;
1) pertanto, in applicazione della legge n. 63 del 2004, agli appellati deve essere riconosciuta la retribuzione dovuta al ricercatore a tempo pieno;
m) va respinta la censura concernente la

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