Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24321

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2023, n. 24321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24321
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari del 15/03/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga accolto in riferimento al primo motivo con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avvocato Renato Soddu, recante "motivi nuovi" nella quale si riprendono e approfondiscono le tematiche già dedotte nel primo motivo di ricorso, per il cui accoglimento si insiste;
in subordine si chiede di dichiarare l'intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari con sentenza del 15 marzo 2022 (motivazione depositata il successivo 7 giugno) ha confermato la condanna alla multa di euro 400, oltre alle statuizioni civili, emessa dal Tribunale di Nuoro nei confronti di IS NN in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. per, per avere il predetto, nel corso di lavori di ripristino da eseguirsi in un fondo comune con la famiglia Carta, abbattuto - oltre ai muri di confine per i quali il Comune di Lodè aveva rilasciato autorizzazione - anche i muri intermedi esistenti nella comune corte, per i quali non vi era alcun autorizzazione (in Lodè il 21 ottobre 2014).

2. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce otto motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge processuale con riferimento alla violazione del diritto di difesa e di intervento dell'imputato e del suo difensore all'udienza dibattimentale in primo grado, per mancata notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio;

2.2. con il secondo motivo, si assume violazione di legge processuale in relazione all'art. 78 cod. proc. pen. per essere stata notificata la costituzione di parte civile avvenuta fuori udienza prima del deposito della costituzione in cancelleria, con conseguente inammissibilità di detta costituzione;

2.3. con il terzo motivo, si eccepisce violazione della legge processuale in relazione all'art. 82 cod. proc. pen. per la duplicazione dell'azione civile in sede penale e in sede civile, avendo le parti civili proceduto a coltivare l'azione nel processo civile nonostante la successiva costituzione di parte civile;

2.4. con il quarto motivo, si deduce violazione del divieto di correlazione tra contestazione e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen.;

2.5. con il quinto e sesto motivo, si deduce vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

2.6. con il settimo motivo, si invoca la prescrizione del reato;

2.7. con l'ottavo motivo, infine, si denuncia vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi del ricorso dal secondo al sesto nonché l'ottavo sono manifestamente infondati.

2. Invero, nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale monocratico a citazione diretta a giudizio la costituzione di parte civile può avvenire, alternativamente, mediante deposito dell'atto in cancelleria o negli atti preliminari al dibattimento. Sul punto, è stato precisato che «Ai fini della ritualità della costituzione di parte civile, è necessario il deposito della relativa dichiarazione in cancelleria, ma non anche l'attestazione da parte dell'ufficio dell'avvenuta effettuazione di tale adempimento nella copia dell'atto notificata alle altre parti, assolvendo

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