Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2023, n. 5779
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Testo completo
1. A.A. Trasporti Srl ha impugnato l'avviso di accertamento T.a.r.i. per l'anno (---), notificatole per il Comune di Marcianise a mezzo dell'ente di riscossione, deducendo la specialità dei rifiuti e la mancata istituzione del servizio da parte del Comune.
2. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che non risulta contestato che la società contribuente sia dotata di un servizio privato al fine di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, ma che ciò non è sufficiente ai fini della riduzione tariffaria prevista, non risultando provato il rispetto delle condizioni di tempo e forma richieste dal regolamento del Comune di Marcianise n. 38 del 2014, art. 30 ai sensi del quale l'agevolazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con allegazione della relativa documentazione.
3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando sei motivi.
4. Il Comune si è costituito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di ricorso per difetto di specificità.
5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
6. La contribuente ha depositato due memorie (una in replica al controricorso e l'altra in replica alle conclusioni della Procura Generale);
il Comune ha depositato una memoria con cui ha chiesto la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
7. L'udienza pubblica del 2 febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte del D.L. n. 198 del 2022, art. 8 della disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis , conv. in l. n. 176 del 2020 , e del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1 , si è celebrata senza la partecipazione delle parti, in assenza di una loro richiesta.
Motivi della decisione
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 221 e 226 oltre che del D.Lgs. n. 22 del 1997 , dai quali si desume che gli imballaggi secondari e terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, come fatto dal giudice di merito;
2) la violazione, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 67 , del D.Lgs. n. 221 del 1997, art. 21 , del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 184 , 195 , 198 e 221 assumendo l'insussistenza del potere impositivo del Comune per non aver istituito il servizio e l'illegittima inclusione nelle superficie tassabili di quelle che producono