Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 21/09/2022, n. 34941

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 21/09/2022, n. 34941
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34941
Data del deposito : 21 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B F G nato a MILANO il 06/03/1963 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F M che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Brescia ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto B F G colpevole dei reati di mancato arresto sul luogo del sinistro stradale dallo stesso provocato e di mancata prestazione di assistenza alle persone coinvolte e lo aveva condannato alla pena di un anno mesi due di reclusione.

2.La corte territoriale ha in particolare confermato il giudizio del giudice di prima cure in ordine alla sussistenza del reato in esame sulla base di una valutazione combinata 1la natura dell'urto tra il veicolo condotto dal B, che aveva perso il controllo del mezzo a causa della nevei e il veicolo in sosta sul margine della strada, che era stato sbalzato in avanti di alcuni metri, del fatto che i due passeggeri del veicolo investito, intenti in quel frangente a prendere dal bagagliaio dell'auto le catene da neve ed il triangolo, erano stati sospinti a terra e che gli stessi, dopo essersi rialzati si erano avvicinati al veicolo del B, che nel frattempo era terminato contro una roccia, chiedendogli di arrestarsi definitivamente, laddove il ricorrente, dopo essersi liberato, aveva proseguito la propria marcia verso valle, benché avesse perso il paraurti dell'auto. Riconosceva pertanto che il B aveva avuto piena consapevolezza del fatto di avere provocato un incidente automobilistico e del coinvolgimento di due utenti della strada che avrebbero necessitato di soccorso ed assistenza.

2.1 Il giudice distrettuale disattendeva altresì il motivo di doglianza, di rilievo processuale, concernente la richiesta di rimessione nel termine onde proporre istanza di messa alla prova, in quanto il difensore di fiducia non lo aveva reso edotto della circostanza che, a fronte di remissione di querela delle persone offese in relazione al reato di lesioni colpose, il reato di cui all'art.189 Cod. della Strada era procedibile di ufficio e che pertanto solo all'udienza successiva, assistito da un nuovo difensore, il B aveva realizzato che il procedimento avrebbe seguito il suo corso e che non sarebbe più stato possibile procedere al rito speciale. Osservava la Corte di Appello che l'ignoranza della legge processuale non poteva essere ragione integrante caso fortuito o forza maggiore, quale causa estranea alla sfera di controllo dell'imputato, così da rendere inesigibile il rispetto del termine decadenziale. Inoltre rilevava come il B fosse assistito da difensore di fiducia, con il quale avrebbe potuto e dovuto avere uno scambio informativo onde acquisire le conoscenze del caso.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del B articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, di ordine processuale, deduce erronea applicazione dell'art.175 in relazione all'art.464 bis cod.proc.pen. ribadendo di essere rimasto all'oscuro del fatto che il procedimento era proseguito pure in presenza di rimessione di querela, che le notifiche erano stato dirette allo studio del difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, che quest'ultimo non lo aveva ragguagliato sul fatto che il procedimento fosse ancora pendente e che l'autorità giudiziaria aveva del tutto omesso di verificare se il B fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento, soprattutto in ragione del comportamento omissivo del proprio difensore di fiducia.

3.1 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, in relazione all'elemento costitutivo dell'omissione di soccorso con erronea applicazione dell'art.533 cod.proc.pen. Assume un malgoverno delle emergenze istruttorie in quanto, alla stregua delle stesse dichiarazioni assunte dalle persone offese, risultava del tutto indimostrata la consapevolezza da parte dell'imputato tki, fatto di avere provocato un incidente con feriti, in quanto la percezione della presenza delle persone offese era stata ostacolata dal portellone posteriore del veicolo, dal fatto che il ricorrente era in fase di sbandata a causa della neve e di avere avuto il primo contatto con le stesse quando erano in piedi e gli chiedevano di arrestare il veicolo.
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