Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2019, n. 4183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2019, n. 4183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4183
Data del deposito : 13 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. La soc. C. srl, esclusiva proprietaria di due immobili ubicati in Comune di Sirone (LC), impugnava quattro avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione comunale liquidava la maggiore imposta ICI, oltre interessi e sanzioni amministrative, relativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.



2. Le adite Commissioni Tributarie Provinciali di Lecco, in accoglimento parziale dei ricorsi, dichiaravano non dovute le sanzioni ma confermavano la maggiore imposta applicata conformandosi al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza nr. 3160/2011 la quale ha affermato che gli effetti dell'attribuzione della rendita catastale decorrono dalla data di accatastamento e non da quella successiva della notifica della rendita attribuita con eventuale conguaglio a carico del contribuente.



2. Proponeva distinti appelli il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riuniti i ricorsi, con sentenza del 26.9.2012, in accoglimento degli appelli, annullava gli atti impositivi e compensava le spese, ritenendo che, sulla scorta del modificato quadro normativo con l'entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, del corretto comportamento serbato dal contribuente e dell'imputabilità alla Pubblica Amministrazione della ritardata attribuzione della rendita catastale, non sussistessero i presupposti per l'applicazione retroattiva della maggiore imposizione fiscale.



3. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Sirone affidandosi a tre motivi. Ha resistito la soc. La C. srl depositando controricorso.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo denuncia l'Ente territoriale violazione o falsa applicazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle norme di cui al D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 5, comma 3, della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 337 e 336, della L. n. 342 del 2000, art. 74, degli artt. 3, 53 e 97 Cost., dello Statuto del contribuente, artt. 5 e 6.

In particolare si rileva che l'affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado che fa decorrere l'efficacia degli effetti dell'attribuzione catastale di un fabbricato classificato nel gruppo catastale "D", non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, dalla notifica del provvedimento dell'Agenzia Territoriale e non dalla data di richiesta dell'accatastamento si pone in contrasto con la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nella interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione. Alcuna rilevanza nella vicenda tributaria oggetto di controversia avrebbe la normativa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, richiamata nell'impugnata sentenza.



1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 27 e 55, e art. 112 c.p.c., per non avere la CTR provveduto sulla eccezione sollevata dall'Ente locale impositore di inammissibilità dell'atto di appello per carenza di specifici motivi di impugnazione.



1.2 Con il terzo motivo, rubricato "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 5", la ricorrente si duole del fatto che

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