Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 06751
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI RENZO nato a BIENTINA il 10/09/1952 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha respinto, quale giudice dell'esecuzione, l'opposizione proposta da R M avverso il provvedimento con cui lo stesso giudice, il 19 novembre 2021, ha rigettato l'istanza presentata al fine di ottenere la restituzione delle somme di denaro già sequestrate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti e definito con sentenza di condanna emessa da quell'ufficio giudiziario, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2012. Ha dedotto, a sostegno della decisione, che l'invocata restituzione è preclusa — stante il decorso di oltre nove anni tra l'irrevocabilità della sentenza con la quale è stato definito il procedimento nel cui contesto le somme de quibus agitur sono state sottoposte a sequestro preventivo e la presentazione, da parte del soggetto interessato, di apposita istanza — dal disposto dell'art. 262, comma 3- bis, cod. proc. pen., secondo cui «Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato», nonché dalla concorrente sussistenza, sui medesimi beni, di un sequestro conservativo, convertitosi, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in pignoramento. 2. R M propone, con l'assistenza dell'avv. S P, ricorso .per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione della legge processuale e carenza di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione applicato, da un canto, una disposizione, l'art. 262, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che attiene al diverso istituto del sequestro probatorio e trascurato, • dall'altro, che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento postula che il credito vantato dalla parte civile abbia i connotati di certezza, liquidità ed esigibilità.
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