Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2022, n. 09186
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terzo motivo di ricorso con rigetto dei restanti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. in quanto la CTR non si sarebbe pronunciata sull'eccepito difetto di legittimazione passiva delle ricorrenti, non essendo eredi del padre nei cui confronti era sorta la pretesa tributaria. La mancata pronuncia su tale questione è stata erroneamente giustificata dalla circostanza che le vicende testamentarie erano state dedotte per la prima volta in appello. Sostengono le ricorrenti che tanto nel ricorso di RGN 16469/2016 primo grado quanto nell'appello esse avevano dedotto che il padre aveva devoluto alla propria convivente tutti i suoi beni, producendo in giudizio il testamento. Inoltre, avevano allegato la lettera con la quale il Comune aveva invitato Equitalia a notificare la cartella «all'esatto erede». Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 572 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 457, 536, 557 e 564 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché dell'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1992 che individua i soggetti passivi dell'ICI in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Poiché le ricorrenti erano state totalmente pretermesse dal testamento del padre, esse, non essendo eredi non potevano rispondere dei debiti, anche tributari, del de cuius. Secondo le ricorrenti non assume alcuna rilevanza la circostanza che esse avessero impugnato il testamento e proposto l'azione di riduzione previa accettazione con beneficio d'inventario (ex art. 564 cod. civ.) dal momento che il legittimario acquista la qualità di chiamato all'eredità solo al momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione. Neppure rileverebbe il solo fatto della morte del de cuius o dell'apertura della successione. Equitalia, d'altra parte, ne era consapevole avendo notificato la cartella alle figlie del de cuius in quanto "presunte eredi". Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997 in combinato disposto con gli artt. 7, 12, 39 della I. n. 689 del 1981 e con gli artt. 3 e 15 della I. n. 4 del 1929, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. Sotto il primo profilo si censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe affrontato la questione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, nonostante che le ricorrenti avessero censurato sotto tale profilo la cartella impugnata tanto in primo grado, quanto in appello.RGN 16469/2016 Sotto il secondo profilo si sostiene che, quand'anche le ricorrenti dovessero considerarsi eredi del de cuius, esse non sarebbero tenute al pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il primo motivo è infondato. Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Sez.
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