Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2023, n. 33266

CASS
Sentenza
9 maggio 2023
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9 maggio 2023

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E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2023, n. 33266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33266
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

33266-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE Presidente Sent. n. sez. 1512/2023 UP - 09/05/2023 MARIA TERESA BELMONTE FRANCESCO CANANZI R.G.N. 43687/2022 Relatore ELISABETTA MARIA MOROSINI VINCENZO SGUBBI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 24 maggio 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. riformava quella del Tribunale di Lamezia Terme del 12 novembre 2019, che aveva accertato la responsabilità penale di US PA, rideterminando la pena, a seguito di rinuncia degli ulteriori motivi di appello, in anni uno e mesi dieci di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. PA rispondeva di plurimi reati relativi al fallimento della Infocontact S.r.l., contestati come bancarotta fraudolenta impropria preferenziale, patrimoniale distrattiva, documentale, nonché per i delitti previsti dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per gli anni di imposta dal 2010 al 2013, condotte consumate al 27 dicembre dell'anno successivo (capo 8), nonché per gli omessi versamenti di ritenute ai sensi dell'art. 10-bis per gli anni dal 2009, e dal 2011 al 2013, condotte consumate il 20 agosto 2010, il 20 settembre 2012, il 20 settembre 2013 e il 19 settembre 2014 (capo 9).

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di US PA consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216, terzo comma, legge fall. Il ricorrente lamenta l'illegalità della pena accessoria irrogata nella misura di anni dieci di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, così come disposto dal G,u.p. in primo grado e confermata dalla Corte territoriale.

4. Il secondo motivo lamenta la conferma della disposta confisca di quanto in sequestro, laddove non si è tenuto conto che per tutte le annualità contestate i tributari di cui agli artt. 10-bis e 10-ter D.lgs 74/2000 risultavano estinti per prescrizione all'atto della proposizione del concordato in appello, ad eccezione degli addebiti per l'annualità 2013, consumati nel 2014. Conseguentemente la confisca per equivalente doveva essere rideterminata e contenuta esclusivamente nell'entità pari al profitto del reato conseguito nell'ultima annualità, non confermata nella misura integrale riguardante anche il profitto per le annualità estinte per prescrizione già prima della proposizione del concordato. Anche sotto tale profilo, nella prospettazione difensiva, si verte in tema di pena illegale.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. - 127 del 2020 con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.- 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art.

5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 Yu CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può

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