Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2019, n. 14342

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2019, n. 14342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14342
Data del deposito : 2 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2013 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al reato ex art. 594 c.p. perchè non più previsto dalla legge come reato e per la rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.Conclude per l'inammissibilità nel resto. CONSIDERATO IN FATI-0 1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 10/06/2013, parzialmente riformando ai soli fini civili (essendo stato proposto gravame solamente dalla parte civile), la sentenza assolutoria pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 21/09/2010, nei confronti di GE RE, confermava l'assoluzione dal reato di appropriazione indebita, mentre, quanto ai fatti qualificati nell'originaria imputazione ai sensi degli artt. 581, 594, 612 e 635 cod.pen., riteneva integrata la responsabilità del prevenuto, che veniva conseguentemente condannato al (solo) risarcimento del danno, liquidato complessivamente in C 2.000,00 a favore della parte civile (la ex moglie LE US), oltre che alla rifusione delle spese legali.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', affermata in appello

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi