Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/02/2023, n. 04459
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20 ORDINAZA sul ricorso 32363/2020 proposto da: ASSOCIAZIONE UNIONBIRRAI, in persona del Legale Rappresentante p.t.„ rappresentata e difesa dagli avvocati M S e A S ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Via Adda 55 Pec: iTarcoselvaggi©ordineavvocatiroma.orq -ricorrente - contro RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIAA SPA in persona del legale rapp - sentante, rappresentata e difesa dall'avvocato C M,A,:;;IAFICO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cessazione, pec: laudio.magiafico©milano.pecavvocati.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 6003/2020 del TRIBUNALE di MILAO, depositata il 07/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Cons. ANA MOSCARINI;Rilevato che: L'Associazione Unionbirrai, associazione rappresentativa degli interessi dei piccoli Birrifici Indipendenti Italiani, produttori di birra artigianale, convenne davanti al Giudice di Pace di Milano la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. rappresentando che„ nel corso della trasmissione della fiction televisiva "Tutto può succedere" nella serata del 1/1/2017, i protagonisti della fiction avevano espresso giudizi negativi sulla birra artigianale destinata alla vendita nel locale da loro gestito, sottolineando la scadente qualità della medesima rispetto alle birre cd. "normali";che le espressioni utilizzate avevano contenuto diffamatorio fondato sulla inveritiera rappresentazione della scarsa qualità della birra artigianale e sull'uso di espressioni eccedenti il limite della continenza formale;da ciò sarebbe derivato un danno alla reputazione professionale e commerciale dei numerosi piccoli birrifici rappresentati dall'Associazione, con la conseguente domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno. Giudice di Pace adito ravvisò gli estremi dell'illecito diffamatorio ed accolse la domanda liquidando in via equitativa in favore della associazione attrice la somma di C 3000. ,4 seguito di appello della RAI il Tribunale di Milano, con sentenza del 7/10/2020, ha accolto il gravame e, per l'effetto, ha rigettato la domanda risarcitoria e condannato l'Associazione attrice alle spese del doppio grado. Per quanto ancora di interesse in questa sede il Tribunale ha escluso la configurabilità di un interesse diffamatorio in ragione del fatto che il dialogo oggetto di contestazione appartiene ad un'opera creativa e non costituisce espressione del diritto di cronaca per il quale sono applicabili i criteri della verità anche solo putativa dei fatti, della continenza formale e della pertinenza, cioè dell'interesse pubblico alla notizia;essendo la fiction televisiva un'opera di fantasia, ad essa sono analogicamente applicabili i criteri giurisprudenziali elaborati in materia di opere letterarie. La sentenza fa riferimento a precedenti di questa Corte (Cass. n. 7798 del 31/3/2010 e n. 22042 del 31/10/2016) secondo i quali "L'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso un'opera artistica o letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica: mentre quesrultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicenOe reali, l'opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota, invece, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere mediante la trasfigurazione creativa della realtà, pur quando faccia riferimento a vicende realmente accadute. Ne consegue che, a differenza dell'opera letteraria (la quale non assume carattere diffamatorio per il solo fatto di essere inveritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi), l'attività giornalistica, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un'opinione che, come tale, non può che essere! fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva, è condizionata dal limite della continenza sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sottc quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e presuppone quindi, da un lato, che il fatto oggetto di critica corrisponda a verità ragionevolmente putativa e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie. Da ciò consegue che la natura inveritiera delle affermazioni degli attori della fiction riguardo alla qualità della birra artigianale - circostanza allegata dalla difesa dell'Associazione Birrai per la configurazione dell'illecito diffamatorio - non è da sola sufficiente ad integrare la lesione dell'onore e della reputazione commerciale degli associati. Dunque non vi è alcun intento diffamatorio, considerata anche la estrema labilità e genericità dei riferimenti alla qualità delle birre artigianali inserita in un'opera di fantasia, come tale percepita dagli spettatori anche più sprovveduti. Peraltro, ad avviso del Tribunale, a fronte del danno-evento lamentato, la difesa dell'associazione non ha significativamente provato la sussistenza di un danno- conseguenza, e cioè di una diminuzione della vendita di birre artigianali ovvero l'offuscamento della immagine commerciale del prodotto, con ciò confermandosi il rigetto della domanda risa n::i toria Avverso la sentenza l'Associazione Unionbirrai ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. -la resistito Rai Radiotelevisione Italiana SpA con contrc: ricorso.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ricorrendo i presupposti dell'art. 380 bis c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria.
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