Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/08/2022, n. 25293
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11614-2021 proposto da: M D E, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato V P, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, PREFETTURA DI BOLOGNA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 6513/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/10/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere L E. RILEVATO CHE 1. Con sentenza 26/10/2020 n. 6513 il Consiglio di Stato, adito dai Ministero per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna che aveva giudicato in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti da D E M, agente scelto di Pubblica Sicurezza, durante un'operazione di tutela dell'ordine pubblico, riteneva irricevibile il ricorso di primo grado in ragione della mancata tempestiva impugnazione dell'atto del 24 giugno 2013, con il quale era stato comunicato dall'Amministrazione dell'Interno al richiedente che non si sarebbe proceduto a liquidare nulla in suo favore a titolo di risarcimento dei danni.