Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/07/2020, n. 13874
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18 ORDINANZA sul ricorso 33986/2018 proposto da: Pulisan S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via di Pietralata n. 320 presso lo studio dell'avvocato M R G che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati B A, B C - ricorrente -contro Allianz S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 17/a presso lo studio dell'avvocato C M che lo rappresenta e difende - controricorrente — nonché contro D F A e N D - intimati - avverso la sentenza n. 00480/2018 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 15/03/2018;',5k, 117,54,0 -9fh;i0 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2020 da C V, osserva: FATTI DI CAUSA 1. La Pulisan S.r.l., società operante nel settore delle pulizie, convenne in giudizio dinanzi il Tribunale di Foggia due ragionieri, D N ed A D F, succedutisi nell'incarico relativo al calcolo delle retribuzioni per i dipendenti, nel corso di un decennio, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati dai maggiori esborsi effettuati per dieci anni, a seguito dell'errato calcolo, da parte dei ragionieri, sulla base delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le imprese di pulizia (artt. 15 del c.c.n.l. del 1993 ed art. 22 c.c.n.l. del 2001), delle somme da corrispondere in favore dei dipendenti, in particolare di avere effettuato il riconoscimento di scatti ogni biennio per la voce denominata «incremento automatico biennale», invece che una sola volta nel corso del rapporto di lavoro subordinato. 1.1. Il Tribunale Foggia accolse la domanda e condannò i due ragionieri, in solido con la loro società assicuratrice Allianz S.p.a., chiamata in causa su istanza dei convenuti, al risarcimento dei danni (per circa quattrocentomila euro, oltre interessi) ed alla rifusione delle spese di lite. 1.2. La Corte di Appello di Bari, adita dall'Allianz S.p.a. con appello principale e da D N ed A D F con appello incidentale, ha, con sentenza n. 00480 del 15/03/2018, riformato la decisione di primo grado. 1.3. Ricorre avverso la decisione di appello, con atto affidato a due motivi, la Pulisan S.r.l. 1.4. Resiste l'Allianz s.p.a. con controricorso. 1.5. D N e A D F sono rimasti intimati.Ud. 17/02/2020 CC R.G.N. 33986/2018;estensore: C. Valle 1.6. Il P.G. non ha presentato conclusioni. 1.7. La sola parte ricorrente ha depositato memoria per l'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. I due motivi di ricorso censurano la sentenza d'appello: 2.1. il primo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. deducendo erronea interpretazione della documentazione agli atti, con riferimento all'affermazione della Corte territoriale relativa alle dichiarazioni rese dalla D F e dal N all'assicurazione e non ritenute avere valenza di confessione stragiudiziale;
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