Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2010, n. 16282
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In tema di successione di leggi disciplinari nel tempo, è da considerarsi più favorevole quella che consente in astratto l'irrogazione di una sanzione più tenue (nel caso di specie, l'art. 18 r.d. lgs. n. 511 del 1946), a nulla rilevando che in concreto si sia poi ritenuto di irrogare una sanzione più elevata e del tutto corrispondente a quella prevista come sanzione minima dalla legge meno favorevole (nel caso di specie, art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, norma ritenuta meno favorevole).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P E - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. P V - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.N. ((omesso) ), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende, per procura speciale del notaio dott. V C di Palermo, rep. 37367 del 31/12/09, in atti;
- ricorrenti -
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 149/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 24/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. N..M. , giudice di sorveglianza presso il
Tribunale di Palermo, propone ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, in base a nove motivi, illustrati da successiva memoria, avverso la sentenza 6/11 - 24/11/09 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che gli ha inflitto la sanzione della censura, ritenendolo parzialmente responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 3, lett. a), e art. 4, lett. d), e successive
modificazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il motivo nuovo dedotto nella memoria in data 28/5/10 è fondato su un nuovo documento (verbale di assunzione di informazioni del XXXXXX), la cui produzione è inammissibile, non essendo un documento che l'incolpato non aveva potuto produrre nel giudizio di merito. 2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si fondi, quanto alla ricostruzione in fatto della vicenda ed ai profili valutativi, su sentenze intervenute in sede penale prive dell'autorità di cosa giudicata, spettante, nel giudizio disciplinare, esclusivamente alle sentenze penali di condanna. 2.1.- Il mezzo è infondato.
Non vi è, infatti, riconoscimento dell'efficacia di giudicato alla sentenza di non doversi procedere del Tribunale di Caltanissetta e a quella di cassazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso di essa, ma valutazione di quanto risultante in fatto dagli atti del procedimento, come risulta in particolare dalle pagine 3 e 4 della sentenza, ove la ricostruzione dei fatti è tratta "dalla ricostruzione della vicenda effettuata dalle forze dell'ordine" ritenuta "complessivamente coerente con le dichiarazioni rese, limitatamente ai fatti cui hanno assistito, dai testimoni P.G. , F..T. , F..F. , E..P. , A.M..S.
", tenuto anche conto che, nel giudizio disciplinare, il M. , nella memoria del 2/11/09, ha sostanzialmente ammesso l'episodio, quanto meno con riferimento alle "frasi di minaccia" pag. 5 della sentenza impugnata), pur assumendo che "le frasi sarebbero scriminate dai comportamenti abusivi c/o provocatori di un agente di P.S. e dalla necessità di salvarsi da un danno grave alla persona" (pag. 7).
Quanto, poi, ai