Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/11/2021, n. 34795

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/11/2021, n. 34795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34795
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11755-2019 proposto da: ENERGETICA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PARIONE

23, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende unitamente 2021 all'avvocato L B;
1255

- ricorrente -

contro

A S, elettivamente domiciliata presso l'avvocato O O che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 306/2019 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. C G;
Rilevato che: A S conveniva davanti al Tribunale di Torino Energie Sri - già Metan Alpi Energia S.r.l. -, gestore del teleriscaldamento nel Comune di Bardonecchia in forza di una convenzione per la concessione di tale pubblico servizio stipulata con il Comune il 7 dicembre 1999. L'attrice, che gestiva strutture turistiche e quindi aveva stipulato vari contratti con Energie, adducendo ragioni di rideterminazione della tariffa chiedeva la condanna di quest'ultima a pagarle la somma di C 92.043,40. La convenuta si costituiva resistendo e, in via r) _ riconvenzionale, chiedendo la condanna di controparte a corrisponderle C 32.475,45 per fatture non pagate e C 17.315,87 per penali. Il Tribunale, disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 4 dicembre 2017 dichiarava che la convenuta doveva restituire all'attrice la somma di C 117.015,07, che l'attrice a sua volta era debitrice della convenuta per C 40.561,39;
compensati quindi tali importi, condannava la convenuta a restituire a controparte la somma di C 76.453,68, oltre interessi. Energia proponeva appello principale e controparte appello incidentale. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 14 febbraio 2019, accoglieva parzialmente l'appello principale, compensando cioè le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura del 20% e condannando pertanto Energie a rifonderne a controparte l'80%;
stabiliva la medesima compensazione delle spese di lite per il giudizio d'appello. Ha proposto ricorso, illustrato pure con memoria, Energetica S.p.A. - divenuta durante il giudizio di secondo grado cessionaria dei crediti e/o dei debiti della lite della cedente Energia -, da cui si è difesa A con controricorso.

Considerato che:

1. Il ricorso propone un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., in riferimento a una scrittura del 4 ottobre 2012 dalle parti sottoscritta come "Accordo transattivo contratto A S.r.l. - Hotel Rivè - contratto di fornitura del teleriscaldamento n. 172, 415, 457 rispettivamente del 4/4/2005, 26/3/2005 e 17/1/2012". Secondo la ricorrente tale accordo concerneva tutte le controversie tra le parti, e il giudice d'appello lo avrebbe interpretato erroneamente non rispettando le norme ermeneutiche e negando quindi che si trattasse di una transazione generale e completa. La violazione di tutte le regole ermeneutiche viene rappresentata come segue.

1.1 In primo luogo la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. Dal tenore letterale dell'accordo emergerebbe che le parti intendevano transigere definitivamente su "ogni aspetto relativo alla fornitura di calore all'Hotel Rivé", specificando che l'accordo era "a definizione di ogni pretesa e a titolo transattivo di ogni aspetto relativo alla fornitura in oggetto";
i "disservizi" che secondo il giudice d'appello sarebbero stati l'unico oggetto dell'accordo riguarderebbero invece soltanto una delle questioni coperte da quest'ultimo. C Il testo dell'accordo manifesterebbe inequivocamente l'intenzione delle parti ex articolo 1362 c.c., indicando appunto i suddetti "disservizi" come uno dei vari problemi inclusi nell'accordo stesso, nel quale infatti si rinviene l'inciso: "tra cui la richiesta di danni patiti dall'utenza per disservizi". Il giudice d'appello deduce una "scarsa chiarezza del testo" dell'accordo dal riferirsi "a solo tre dei contratti" - quelli stipulati per l'Hotel Rivé - "che non è contestato e che pertanto non può ... influire". La corte territoriale violerebbe però gli articoli 1362-1363 c.c., anche perché non terrebbe conto della espressamente manifestata volontà delle parti di stipulare l'accordo "a definizione di ogni pretesa e a titolo transattivo di ogni aspetto relativo alla fornitura" - come appunto l'accordo recita -. Inoltre l'interpretazione dell'accordo priverebbe di ogni valore la sua conclusione, ove A dichiara "di non avere più nulla a pretendere e rinunziando ad ogni azione a qualunque titolo relativamente alla fornitura in oggetto" (così ancora si rinviene nell'accordo). D'altronde l'accordo stesso avrebbe previsto che il richiamo alla corrispondenza pregressa concerna soltanto i "disservizi" fra le varie vertenze transatte, trattandosi invero di "un semplice richiamo valido ... solo per la riferita questione".

1.2 In secondo luogo, sarebbe stato violato dal giudice d'appello l'articolo 1369 c.c., la natura dell'accordo in questione essendo transattiva, come risulterebbe da vari elementi semantici: "a seguito di controversie intercorse", "tra cui", "inclusi i ... " , "dichiarando di non avere più nulla a pretendere", e "rinunziando ad ogni azione a qualunque titolo". Tutto ciò dimostrerebbe inequivocamente "la portata generale della transazione".
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