Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 38774

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 38774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38774
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/11/2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Pubblico ministero - contestualmente respingendo i reclami riuniti di SS IO, sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2, O.P. - avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara che aveva accolto la richiesta del detenuto di effettuare colloqui visivi e telefonici con NN (detta ON) US, persona non parente né convivente del detenuto, nominata sua tutrice legale, trovando base normativa per la concessa autorizzazione nell'art. 37 DPR n. 230 del 30/6/2000, che consente i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi "quando ricorrono ragionevoli motivi".

1.1. L'accoglimento del reclamo del Pm e del DAP da parte del Tribunale di sorveglianza si è basato sul rilievo che la norma che regola la descritta situa- zione è invece l'art. 41 bis, comma 2 quater lett. b) O.P. che vieta i colloqui dei sottoposti al regime differenziato con persone diverse dai familiari e conviventi, "salvo casi eccezionali", che devono essere allegati dal richiedente e determinati volta per volta dal direttore dell'istituto penitenziario, escludendo che la mera veste di tutrice legale del detenuto assunta dalla US sia così inquadrabile, non trattandosi di convivente, nonostante il legame affettivo intercorrente tra lei e l'IO. Peraltro, i colloqui tra il detenuto ed il tutore non congiunto sono disciplinati da apposita disposizione - art. 16.5 circolare DAP del 2/10/2017 - e ove si fosse ravvisata una situazione eccezionale, essa avrebbe al più potuto giustificare un singolo colloquio, in quanto l'eccezionalità richiede una specifica valutazione, non potendo assumere carattere permanente.

1.2. Di contro, il reclamante IO aveva dedotto di essere in rapporto di convivenza con la sua tutrice, alla quale è legato da una relazione affettiva, tanto da averla nominata domiciliataria in un procedimento penale a suo carico, da ricevere da lei pacchi mensili e da avere intenzione di andare a vivere insieme non appena possibile: invero, se non gli fosse stata confiscata l'abitazione, la signora US si sarebbe già trasferita in detta abitazione, così concretizzando tali propositi.

1.3. Accogliendo l'impostazione dei reclamanti DAP e Pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che ricorra nella specie una situazione di convivenza di fatto, mancando l'effettività della coabitazione nella stessa casa ed il carattere duraturo, rilevando che prima dell'arresto IO era sposato con un'altra donna, dalla quale si è poi separato;
a sua volta, la signora US, già moglie e nuora di condannati per delitti di criminalità organizzata, ha ottenuto il divorzio soltanto dal 10/12/2019, né allo stato i dichiarati propositi di convivenza hanno avuto una qualche attuazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Stefania Gottero, deducendo violazione di legge in rela- zione all'art. 3 Cost., all'art. 24.1 delle

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