Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 12904
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Nel contratto di raccomandazione marittima la rappresentanza sostanziale costituisce un elemento naturale del negozio, ed il suo conferimento al raccomandatario si produce automaticamente per effetto di legge, indipendentemente da una specifica manifestazione della volontà della parte in tal senso, per cui l'atto compiuto dal raccomandatario produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica dell'armatore purché rientri nelle sue mansioni tipiche, essendo altrimenti necessaria la "contemplatio domini", e la rappresentanza processuale è un effetto legale di quella sostanziale, per cui spetta al raccomandatario negli stessi limiti, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante processuale dell'armatore.(Fattispecie relativa ad un contratto stipulato con armatore straniero e concernente una nave straniera).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IC US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato US COSENTINO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati GIULIO GUARNIERI, ALBERTO CINTOLESI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DI PREVIDENZA DEL SETTORE MARITTIMO I.P.SE.MA. con sede in Roma, in persona del Presidente Dott. Gian Maria Fara, elettivamente domiciliato in ROMA PLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LA GIOIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, FABIO PONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 378/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione 1^ Civile, emessa l'11/02/00 e depositata il 29/02/00 (R.G. 449/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Alberigo PANINI (per delega Avv. Francesco LA GIOIA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De CE PP, assumendosi agente marittimo raccomandatario di armatori stranieri di navi battenti bandiere di varie nazionalità, convenne innanzi al tribunale di Lucca la cassa marittima tirrena (ora I.P.SE.MA.) e l'INPS per ottenere la condanna della prima con dichiarazione di solidarietà del secondo alla restituzione della somma (lire 360.203.314) versata in eccedenza nel triennio 1980 - 1983 a titolo di contributi per la copertura dei rischi da infortuni, malattia e maternità relativamente ai marittimi italiani imbarcati sulle dette navi.
Nella resistenza dei convenuti il tribunale rigettò la domanda sul rilievo che la legittimazione a pretendere la restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di contributi non compete al raccomandatario che le ha versate, bensì agli armatori in nome e per conto dei quali il versamento è avvenuto.
La corte di appello di Firenze con sentenza resa l'11.2.2000 rigettò il gravame del De CE con la motivazione che il medesimo, invece di dichiarare di agire in nome degli armatori di cui era raccomandatario, si è limitato a dedurre di essere titolare di agenzia marittima e non ha fornito la prova di rivestire la qualità di raccomandatario allorquando ha proposto l'azione restitutoria. Avverso tale sentenza si è gravato di ricorso per cassazione il De CE, deducendo un solo motivo illustrato con memoria;
ha resistito con controricorso l'I.P.SE.MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE