Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/01/2018, n. 01912

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/01/2018, n. 01912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01912
Data del deposito : 17 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORAS SERGIO nato il 16/01/1954 a PORDENONE avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

FRANCESCA MORELLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato L, per la parte civile si richiama alle conclusioni depositata in cancelleria in data 28.09.2017, unitamente alla nota spese. L'avvocato P chiede l'accoglimento del ricorso presentato;
deposita note d'udienza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato M S alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del delitto di violenza privata in danno di C D.

2. Propone ricorso il difensore dell'imputato articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.610 c.p. e il difetto di motivazione in quanto, a fronte della contestazione, nei confronti del M, di avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell'autovettura condotta dalla parte civile, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto invece che l'azione dell'imputato avesse semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile, così enucleando una condotta inidonea ad integrare il reato di violenza privata.

2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato sulla base dei rapporti di cattivo vicinato esistenti fra l'imputato e la parte civile, così confondendo i motivi a delinquere con il dolo. Si osserva, sul punto, che era stato lo stesso M a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, così evidenziando la propria convinzione di avere agito in perfetta legalità.
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