Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2018, n. 01912
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORAS SERGIO nato il 16/01/1954 a PORDENONE avverso la sentenza del 04/07/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato L, per la parte civile si richiama alle conclusioni depositata in cancelleria in data 28.09.2017, unitamente alla nota spese. L'avvocato P chiede l'accoglimento del ricorso presentato;
deposita note d'udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato M S alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del delitto di violenza privata in danno di C D.
2. Propone ricorso il difensore dell'imputato articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.610 c.p. e il difetto di motivazione in quanto, a fronte della contestazione, nei confronti del M, di avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell'autovettura condotta dalla parte civile, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto invece che l'azione dell'imputato avesse semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile, così enucleando una condotta inidonea ad integrare il reato di violenza privata.
2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l'elemento soggettivo
udita la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA MORELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore L'avvocato L, per la parte civile si richiama alle conclusioni depositata in cancelleria in data 28.09.2017, unitamente alla nota spese. L'avvocato P chiede l'accoglimento del ricorso presentato;
deposita note d'udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato M S alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del delitto di violenza privata in danno di C D.
2. Propone ricorso il difensore dell'imputato articolando tre motivi di censura. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.610 c.p. e il difetto di motivazione in quanto, a fronte della contestazione, nei confronti del M, di avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell'autovettura condotta dalla parte civile, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto invece che l'azione dell'imputato avesse semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile, così enucleando una condotta inidonea ad integrare il reato di violenza privata.
2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l'elemento soggettivo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi