Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2020, n. 17643
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: K M nato il 13/10/1975 BEKHTAOUI ABDELKADER nato il 26/08/1985 avverso la sentenza del 15/01/2020 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI udito il difensore Fatto e diritto 1. K M e B A ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata applicata nei loro confronti la pena ex art. 444 c.p.p. di anni uno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, per i reati, commessi in concorso tra loro, di furto aggravato e di cui all'art. 493 ter c.p.. Deducono gli imputati con distinti ricorsi sovrapponibili, la nullità della sentenza per vizio di motivazione e l'illegittimità costituzionale ex art. 613/1 c.p. avendo la riforma Orlando previsto che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione in contrasto con l'art. 6 CEDU.
2. Va premesso che i presenti ricorsi vengono trattati nel periodo di "blocco" delle udienze (dal 9 marzo all'11.11.2020), previsto, per l'emergenza da Covid- 19, dal primo comma dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, rientrando essi nella specifica eccezione di cui al terzo comma, lett. b), prima parte, del medesimo art. 83. Invero, agli imputati detenuti per i fatti per cui è causa, è stata applicata la pena di un anno di reclusione ex art. 444 c.p.p. con sentenza in data 15.1.2010 , sicchè il termine massimo di fase di nove mesi ex art. 303 lett. c) n. 1 c.p.p., applicabile nella fattispecie, scadrà in data il 15.10.2020. Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui al terzo comma, lett. b), prima parte, dell'art. 83 del dl. n. 18/2020 e dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020 è previsto che la sospensione dei
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI udito il difensore Fatto e diritto 1. K M e B A ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale è stata applicata nei loro confronti la pena ex art. 444 c.p.p. di anni uno di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, per i reati, commessi in concorso tra loro, di furto aggravato e di cui all'art. 493 ter c.p.. Deducono gli imputati con distinti ricorsi sovrapponibili, la nullità della sentenza per vizio di motivazione e l'illegittimità costituzionale ex art. 613/1 c.p. avendo la riforma Orlando previsto che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione in contrasto con l'art. 6 CEDU.
2. Va premesso che i presenti ricorsi vengono trattati nel periodo di "blocco" delle udienze (dal 9 marzo all'11.11.2020), previsto, per l'emergenza da Covid- 19, dal primo comma dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, rientrando essi nella specifica eccezione di cui al terzo comma, lett. b), prima parte, del medesimo art. 83. Invero, agli imputati detenuti per i fatti per cui è causa, è stata applicata la pena di un anno di reclusione ex art. 444 c.p.p. con sentenza in data 15.1.2010 , sicchè il termine massimo di fase di nove mesi ex art. 303 lett. c) n. 1 c.p.p., applicabile nella fattispecie, scadrà in data il 15.10.2020. Orbene, ai sensi del combinato disposto di cui al terzo comma, lett. b), prima parte, dell'art. 83 del dl. n. 18/2020 e dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020 è previsto che la sospensione dei
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