Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2018, n. 02826

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2018, n. 02826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02826
Data del deposito : 6 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 14687-2012 proposto da: AGATE IGNAZIO C.F. GTAGNZ47C01E974S, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2017

contro

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI;- intimata - avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 25/05/2011 R.G.N. 96/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso. RG 14687/2012

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trapani emetteva, su istanza di A I, decreto ingiuntivo con cui intimava all'Autorità Portuale di Trapani il pagamento del complessivo importo di € 28.166,66 a titolo di retribuzioni arretrate che il ricorrente assumeva maturate e non corrisposte per il periodo 10.11.2006-10.11.2007 durante il quale aveva svolto funzioni di Segretario Generale della predetta Autorità portuale. Quest'ultima proponeva opposizione per eccepire in compensazione il credito che assumeva derivante dall'indebito pagamento dell'importo di € 18.408,00 corrisposto a titolo di indennità giornaliera di reperibilità, erogabile per l'incarico precedentemente rivestito dall'A di PFSO (Post Facilities Security Officier), ma che non poteva spettare per il periodo nel quale lo stesso aveva svolto le funzioni di Segretario Generale percependo il trattamento economico onnicomprensivo proprio di tale livello dirigenziale, con conseguente assorbimento di ogni altra voce retributiva;
eccepiva altresì di avere corrisposto le competenze dovute per il periodo dal 10 al 10.11.2007 per un totale lordo di € 3.249,09. 2. Il Tribunale, accoglieva marginalmente l'opposizione, riconoscendo il minor credito pari ad € 674,20 relativamente al periodo dal 10 al 10.11.2007;
rigettava nel resto l'opposizione, in ragione del fatto che l'Autorità Portuale non aveva provato l'onnicomprensività della retribuzione corrisposta all'A per l'incarico di Segretario Generale.

3. Proponeva appello l'Autorità portuale, che addebitava alla sentenza di primo grado l'erronea applicazione del principio dispositivo per avere addossato all'opponente un onere probatorio che invece gravava sulla parte opposta, in quanto vedente sul fondamento delle pretese creditorie.

4. La Corte di appello di Palermo, esercitando i poteri istruttori d'ufficio, acquisiva agli atti il contratto annuale di affidamento dell'incarico dirigenziale (già facente parte delle acquisizioni istruttorie di primo grado dell'A, rimasto contumace nel giudizio di appello), nonché la deliberazione dell'incarico di PFSO, rilevando che "se è vero che la dialettica processuale disciplina l'onere probatorio in funzione del vantaggio che la parte, che ne ha interesse, ricava dalla prova di un determinato fatto, deve ritenersi quantomeno opinabile (...) l'opzione ermeneutica adottata dal giudice di primo grado, tendente a gravare l'Amministrazione opponente della prova della non riconducibilità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi