Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2019, n. 884
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Testo completo
FATTI DI CAUSA
1. La Finedil s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 23 novembre 2009, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato limitatamente al rilievo avente ad oggetto l'indebita deduzione del costo sostenuto per compensi agli amministratori.
2. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo, emesso con riferimento al periodo di imposta 2003, si fonda sulla indebita deduzione di alcuni costi - quali quelli aventi ad oggetto i compensi agli amministratori e i relativi oneri contributivi, la svalutazione delle partecipazione in altra società, spese ritenute non inerenti e componenti positivi e interessi attivi non contabilizzati - e sul disconoscimento del diritto alla detrazione dell'i.v.a. per alcune operazioni e che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ad eccezione del rilievo relativo al costo rappresentato dall'acquisto di un software, ritenuto non inerente.
2.1. Il giudice di appello ha parzialmente accolto il gravame dell'Agenzia delle Entrate limitatamente al rilievo avente ad oggetto le deduzioni operate per compensi agli amministratori, ritenendo che tali compensi fossero carenti dei requisiti di certezza e determinatezza per non essere stati oggetto di apposita delibera assembleare, ma previsti e approvati solo in sede di approvazione del bilancio.
3. Il ricorso è affidato a tre motivi.
4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 52 (ora, 83), 62 (ora, 95) e 75 (ora, 109) e dell'art. 2389 c.c., per aver la sentenza impugnata escluso il diritto alla deduzione dei compensi per difetto di apposita delibera assembleare, benchè il relativo costo fosse stato effettivamente sostenuto e contabilizzato e fosse inerente rispetto all'attività della società.
1.1. Il motivo è infondato.
Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, la disciplina previgente alla riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, stabilisce, all'art. 2364 c.c., comma 1, n. 3), applicabile alle società a responsabilità limitata, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 2486 c.c., comma 2, che l'assemblea "determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo", e, al successivo art. 2389 c.c., comma 1, applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 2487 c.c., comma 2, che "i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea".
La richiamata riforma del diritto societario, per effetto della quale è venuta meno l'applicazione alle società a responsabilità limitata della previsione di cui all'art. 2363 c.c., comma 1, n. 3 e all'art. 2389 c.c., comma 1, è entrata in vigore solo il 1^ gennaio 2004 e, dunque, il suo ambito di operatività, sotto il profilo temporale, non si estende anche al caso in esame, avente ad oggetto un'operazione posta in essere nell'anno 2003.
Ciò posto, questa Corte, con sentenza pronunciata a sezioni unite, ha affermato, con riferimento ad un caso assoggettato alla previgente disciplina, che la determinazione del compenso degli amministratori di una società di capitali, qualora non sia stabilita nell'atto costitutivo, necessita una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, la quale, dunque, non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (cfr., Cass., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933).
Alla configurabilità di una delibera di determinazione del compenso degli amministratori implicita in quella di approvazione del bilancio ostano: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi;la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio;il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società.
In virtù di tale principio, questa sezione ha ritenuto, con ripetute pronunce, che la mancanza di una determinazione del compenso degli amministratori nelle forme suindicate non consente di considerare il costo sostenuto dalla società dotato dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già 75), (così, Cass., ord., 30 marzo 2017, n. 8210;Cass. 28 ottobre 2015, n. 21953;Cass. 4 settembre 2013, n. 20265;Cass. 9 luglio 2013, n. 17673).