Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2024, n. 11904
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In tema di opere pubbliche realizzate mediante appalto integrato, il recesso dell'ente committente prima dell'inizio dei lavori, per la mancata approvazione del progetto esecutivo, esclude l'operatività della disciplina dettata dall'art. 25, comma 4, della l. n. 109 del 1994, nella parte in cui riconosce all'appaltatore l'indennizzo pari al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, essendo invece applicabile quella di cui all'art. 140, comma 7, del d.P.R. n. 145 del 1999, con conseguente diritto dell'appaltatore al pagamento di quanto previsto dal capitolato generale per l'ipotesi di recesso per ritardata consegna dei lavori.
In tema di opere pubbliche, nell'appalto integrato, che si caratterizza per la ripartizione tra l'ente e l'appaltatore dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, l'effettuazione di studi ed indagini preliminari, inserendosi nella fase della progettazione definitiva, grava sull'ente committente non ai sensi dell'art. 1206 c.c., quale dovere di cooperare in buona fede nell'esecuzione del contratto, bensì quale preciso obbligo previsto dall'art. 16, comma 4, della l. n. 109 del 1994, non trasferibile all'appaltatore, che, ai sensi del successivo comma 5, deve provvedere esclusivamente a studi ed indagini di dettaglio o di verifica, necessari per la specifica individuazione dei lavori da realizzare e per la determinazione dei costi. (Principio applicato in un appalto integrato, in cui le carenze del progetto esecutivo, determinanti il ritardo nei lavori, erano state addebitate all'ente committente, venuto meno all'obbligo specifico di compiere le indagini per accertare la presenza di reperti archeologici, indipendentemente dagli studi di dettaglio successivamente spettanti all'appaltatore nella fase della progettazione esecutiva).
In tema di appalti pubblici, l'appalto integrato, rispetto ad altri sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, si caratterizza per la ripartizione dei compiti relativi alla progettazione dell'opera, ponendo a carico dell'ente committente l'obbligo di redigere il progetto definitivo, che deve raggiungere un livello di definizione tale da contenere, oltre alla compiuta individuazione dei lavori da realizzare, anche l'elaborazione dei calcoli strutturali e lo sviluppo del computo metrico estimativo, ed a carico dell'appaltatore la predisposizione, secondo le indicazioni vincolanti del predetto progetto definitivo e senza poter introdurre variazioni qualitative o quantitative, di un progetto immediatamente cantierabile, cioè non bisognoso di ulteriori specificazioni e tale da contenere la dettagliata indicazione delle lavorazioni necessarie e del relativo costo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13674/2017 Numero sezionale 471/2024 Numero di raccolta generale 11904/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da Oggetto: appalto pubblico U L C G S - Presidente - M M - Consigliere - G M - Consigliere Rel. - R.G.N. 13674/2017 A P L - Consigliere - Cron. L ABETE - Consigliere - UP – 31/01/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13674/2017 R.G. proposto da REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G M S, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
IMPRESA DOTT. CARLO AGNESE S.P.A., in persona del presidente p.t., rap- presentata e difesa dagli Avv. P C e M B C, con domi- cilio eletto in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 28;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 2007/16, depositata il 29 novembre 2016. Numero registro generale 13674/2017 Numero sezionale 471/2024 Numero di raccolta generale 11904/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2024 dal Consigliere G M;
uditi l'Avv. L F, per delega dell'Avv. S, e l'Avv. M B C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M V, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei primi tre mo- tivi del ricorso principale, con l'assorbimento del quarto e la dichiarazione d'inammissibilità del quinto, e la dichiarazione d'inammissibilità dei primi quattro motivi del ricorso incidentale, con il rigetto del quinto.
FATTI DI CAUSA
1. L'Impresa Dott. Carlo Agnese S.p.a., appaltatrice della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale sito in Aosta e denominato Torre dei Balivi, in virtù di contratto stipulato il 4 dicembre 2002, convenne in giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per sentirla condannare al risarcimento dei maggiori oneri di cui alle riserve iscritte nel corso del rapporto. A sostegno della domanda, l'attrice riferì che la committente, la quale doveva provvedere alla progettazione definitiva, aveva omesso di procedere all'effettuazione di studi e sondaggi preliminari, in una situazione in cui era agevolmente ipotizzabile la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo, in tal modo cagionando il superamento dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, con la conseguente sopportazione di maggiori oneri per il manteni- mento del cantiere, e degli ulteriori oneri di cui alle riserve. La Regione si costituì ed eccepì la decadenza dell'attrice dalle pretese azionate, per tardiva iscrizione delle riserve, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento della penale dovuta per il ritardo nella consegna della progetta- zione esecutiva.
1.1. Con sentenza del 14 aprile 2010, il Tribunale di Aosta accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale, condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di Euro 169.368,68, oltre interessi, ivi compresi Euro 84.326,02 per interventi sulla progettazione de- finitiva, Euro 25.967,08 per opere di cui alla riserva n. 2, Euro 2.389,09 per 2 Numero registro generale 13674/2017 Numero sezionale 471/2024 Numero di raccolta generale 11904/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 interessi sulle somme di cui alla riserva n. 3, Euro 53.492,44 a titolo di com- penso per opere ed attrezzature lasciate nel cantiere, ed Euro 3.200,00 a titolo di compenso per l'installazione di rampe provvisorie.
2. L'impugnazione proposta dall'Impresa è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 29 novembre 2016 ha condannato la Regione al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 218.098,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Premesso che il contratto stipulato tra le parti prevedeva un appalto in- tegrato, nell'ambito del quale la committente doveva provvedere alla proget- tazione definitiva e l'appaltatrice alla progettazione esecutiva ed alla realiz- zazione delle opere, e rilevato che il rapporto si era arrestato all'elaborazione del progetto esecutivo, avendo la Regione deciso di recedere dal contratto, la Corte ha rigettato innanzitutto l'eccezione di decadenza sollevata dalla Re- gione, rilevando che per una delle riserve, accolta dalla sentenza di primo grado, non era stato proposto appello incidentale, per altre l'eccezione non era stata riproposta in appello, e per altre ancora l'iscrizione aveva avuto luogo tempestivamente in occasione del primo stato di avanzamento dei la- vori: ha precisato infatti che l'attrice non aveva dedotto l'illegittimità delle sospensioni dei lavori, ma aveva fatto valere soltanto l'indebito prolunga- mento degli stessi causato dall'inadempimento degli obblighi gravanti sulla committente nella redazione del progetto definitivo. Ciò posto, la Corte ha osservato che nell'appalto integrato il progetto de- finitivo, i cui contenuti sono regolati dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve individuare i lavori da realizzare, e richiede che gli studi e le indagini occorrenti siano condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo;
la progettazione definitiva deve quindi presentare un livello di definizione dell'intervento e di approfondimento degli studi e delle indagini occorrenti tale da consentirne la successiva ingegnerizzazione in sede di pro- gettazione esecutiva, sicché, ove la prima non abbia tenuto conto di determi- nate circostanze, nonostante la loro prevedibilità, le relative conseguenze non possono essere fatte ricadere sull'appaltatore;
la stazione appaltante deve conseguentemente curare con particolare attenzione la predisposizione del 3 Numero registro generale 13674/2017 Numero sezionale 471/2024 Numero di raccolta generale 11904/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 progetto definitivo, in modo da evitare che in sede di progettazione esecutiva emergano differenze tali da modificare sensibilmente il rapporto sinallagma- tico con l'offerta in base alla quale ha avuto luogo l'aggiudicazione. Pur rile- vando che nella specie l'art. I.2 del contratto di appalto poneva a carico della appaltatrice la demolizione delle superfetazioni, lo scavo di splateamento ge- nerale del cortile, lo scavo archeologico, le campagne di monitoraggio am- bientale, i sondaggi e i saggi stratigrafici, da eseguirsi prima della redazione del progetto esecutivo, ha ritenuto che, coerentemente con la natura inte- grata dell'appalto, tale pattuizione si limitasse ad imporre le ulteriori indagini funzionali all'ingegnerizzazione del progetto definitivo, senza sovvertire la qualità e la quantità delle opere contrattualmente previste. Ha aggiunto che tale conclusione trovava conforto nel dovere di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, configurabile a carico della committente, nonché nella natura imperativa delle norme che in tema di appalto pubblico disciplinano l'attività di progettazione, le quali rispondono a finalità pubblicistiche e sono derogabili soltanto nei casi e nei modi da esse previsti. Tanto premesso, la Corte ha preso in esame la riserva n. 1A, avente ad oggetto il riconoscimento dei sovrapprezzi relativi agli scavi archeologici ese- guiti a regia, osservando che, come accertato dal c.t.u. nominato in appello, la committente non aveva svolto tutte le indagini necessarie, alle quali aveva dovuto provvedere l'appaltatrice, con la conseguente sopportazione di oneri superiori, riconosciuti soltanto in parte con la perizia di variante, e fatti valere per il resto con specifica riserva. Ha ritenuto peraltro infondata la relativa domanda, rilevando che l'attrice non aveva fornito la prova dei predetti oneri, in particolare dell'utilizzazione del personale e delle attrezzature unicamente per lo scavo archeologico, ed escludendo pertanto l'ammissibilità di una liqui- dazione in via equitativa. Passando alla riserva n. 1C, riguardante il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per carente produzione causata dallo slittamento dei lavori, precisato che la pretesa non riguardava lo scavo archeologico, ma i lavori principali da eseguirsi successivamente alla redazione del progetto esecutivo, ha rilevato che l'andamento dell'appalto aveva subìto un notevole rallenta- mento a causa del prolungarsi dei lavori di scavo, durante i quali erano state 4 Numero registro generale 13674/2017 Numero sezionale 471/2024 Numero di raccolta generale 11904/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 tuttavia svolte anche attività concernenti i lavori principali, in tal modo deter- minandosi una situazione di fatto completamente diversa da quella prevista dal contratto. Ha ritenuto peraltro infondata la relativa domanda, osservando che in tale fase l'attrice non poteva contare neppure contrattualmente su una determinata produzione, e ritenendo comunque non provato che, oltre al can- tiere allestito per lo scavo archeologico, l'appaltatrice ne avesse allestito un altro finalizzato all'esecuzione delle opere principali. In ordine alla riserva n. 1E, avente ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei lavori dal 9 dicembre 2003 al 16 marzo 2004, la Corte, pur rilevando che la sospensione era stata determinata dalle condi- zioni climatiche, ha ritenuto incontestato che la stessa fosse indirettamente imputabile alla stazione appaltante, per effetto del protrarsi dello scavo ar- cheologico: precisato che l'effetto pratico era stato il medesimo di una so- spensione illegittima, ha accolto soltanto parzialmente la domanda, ritenendo non provata l'utilizzazione delle attrezzature esclusivamente per i lavori indi- cati nella riserva. Relativamente alla riserva n. 1F, avente ad oggetto il ristoro degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori dall'11 maggio 2004 al mese di aprile