Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2004, n. 13951

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2004, n. 13951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13951
Data del deposito : 24 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE CONCETTO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAVINIO

25, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentato e difeso dagli avvocati G V, S L, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RAGUSA &
SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI

187, presso lo studio dell'avvocato G M D S L, rappresentato e difeso dall'avvocato V D C, giusta delega in
atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 187/01 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 16/03/01 R.G.N. 673/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/03/04 dal Consigliere Dott. P C;

udito l'Avvocato DI C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 30 settembre 1998 Concetto Schiavone propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa aveva respinto l'opposizione che egli aveva proposto nei confronti dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RAGUSA E SIRACUSA, e concernente l'insinuazione dei crediti relativi al rapporto di agenzia intercorso con il CONSORZIO stesso.
Il Commissario Liquidatore eccepì l'inammissibilità dell'appello per tardività. Con sentenza del 16 marzo 2001 la Corte d'Appello di Catania ha respinto l'appello. Afferma il giudicante che la sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, non opera per le controversie previste dall'art. 409 cod. proc. civ., fra le quali è da ricomprendere la controversia
avente per oggetto crediti derivanti dal rapporto di agenzia. Ed il rito concretamente osservato per la trattazione della causa, assumendo rilievo solo ove sia di per se stesso rivelatore della natura della controversia, conserva un rilievo neutro quando sia speciale anche nei confronti dello stesso rito del lavoro. Ciò, nel caso in esame, ove la controversia aveva per oggetto crediti derivanti dal rapporto di agenzia.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre Concetto Schiavone, percorrendo le linee d'un unico motivo;
il CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RAGUSA E SIRACUSA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene il ricorrente che la controversia avente per oggetto crediti del lavoratore rientrai" nella competenza del Tribunale fallimentare;

e nell'ambito delle controversie di competenza del Tribunale fallimentare, solo le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento si sottraggono alla sospensione dei termini processuali.
Da un'angolazione di diritto sostanziale, anche il diritto del lavoratore viene eroso dalla specialità della legge fallimentare, arrestandosi, con la stessa dichiarazione del fallimento, il decorso degli interessi e della rivalutazione del credito.
Il rito (ordinario o di lavoro) concretamente applicato costituisce l'unico criterio di riferimento al fine dell'individuazione della forma e dei termini dell'impugnazione.
Il ricorso è infondato. La sospensione dei termini processuali è disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742;
e le controversie alle quali la sospensione si applica sono individuate in funzione del relativo oggetto.
La competenza ed il rito processuale ai quali le controversie sono contingentemente sottoposte (quale, il processo fallimentare) non modifica la loro natura, ne', pertanto, la loro esclusione dal regime di sospensione.
In tal modo questa Corte ha affermato che in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dagli artt. 1 e 3 della legge fallimentare si evince che mentre in materia di procedure concorsuali sono escluse dal regime della sospensione le sole cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria sono escluse da detta sospensione tutte (ed indistintamente) le relative controversie. Ne consegue che, mentre le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono, in via generale, al regime della sospensione, nella particolare ipotesi in cui esse riguardino le predette controversie di lavoro o previdenza ed assistenza obbligatoria, ricadano nell'indicata eccezione alla regola della sospensione dei termini, indipendentemente dal rito speciali praticato in ragione del carattere concorsuale del procedimento di accertamento del passivo (Cass. 1^ dicembre 2000 n. 15355;
Cass. 1 agosto 2001 n. 10525). Non vi sono ragioni per discostarsi da questo principio.
Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

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