Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/12/2019, n. 50503

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/12/2019, n. 50503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50503
Data del deposito : 13 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGGI MARCELLO nato a CASTIGLION FIORENTINO il 30/09/1958 avverso la sentenza del 13/12/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere U M';
In/h

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.12.2018 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 8.3.2018 del Tribunale di Arezzo che aveva condannato M R alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv cod. pen. e 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché, in qualità di legale rappresentante della ditta Ante Laborem, aveva omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 2011, ammontanti ad C 21.979,00, fatto accertato in Arezzo il 20.5.2011. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché il reato era stato commesso il 20 maggio 2011 e quindi era prescritto al momento della pronuncia della sentenza d'appello Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 2, comma 1-bis, I. 11 novembre 1983, n. 638. Precisa che il modello DM 10 aveva esclusivamente la funzione di trasmettere all'INPS la dichiarazione sulle retribuzioni maturate nel periodo, presupposto per il calcolo del debito contributivo. Ne derivava che ai fini della sussistenza del reato non bastava il solo invio del modello. Aggiunge che mancava il dolo generico, tenuto conto del fatto che il legislatore aveva inteso sanzionare l'appropriazione da parte dell'imprenditore di un importo non versato al dipendente a titolo di ritenuta previdenziale e non il mancato versamento in sé e per sé. Evidenzia infine che la diffida di pagamento gli era stata notificata quando la società era in liquidazione coatta amministrativa e non poteva attingere alle casse sociali per pagare i contributi richiesti. Con il terzo motivo censura la motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Con successiva memoria insiste nelle sue ragioni.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi