Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/02/2022, n. 03935
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1558-2020 proposto da: AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VALADIER
44, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dagli avvocati F S e M RARIA LA ROSA;
- ricorrente -
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI (già Azienda Ospedaliera F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1558/2020 Numero sezionale 525/2021 Numero di raccolta generale 3935/2022 Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli), in Data pubblicazione 08/02/2022 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SAVERIO NITTI
11, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentata e difesa dall'avvocato A N;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2591/2019 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 14/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con decreto ingiuntivo notificato il 14.12.2009 il Tribunale di Napoli, accogliendo il ricorso dell'American Laundry Ospedaliera s.p.a., intimava alla Azienda Ospedaliera Universitaria della II Università di Napoli il pagamento dei compensi rivendicati dall'istante per l'anno 2007 a titolo di revisione prezzi in relazione ai servizi ausiliari, consistenti segnatamente nella fornitura di biancheria, da essa prestati in favore dell'ingiunta in esecuzione del contratto di appalto stipulato con questa nel dicembre 1994. 1.2. La susseguente opposizione proposta dall'Azienda Ospedaliera era accolta dal Tribunale di Napoli, che con sentenza 2218/2015 revocava il decreto ingiuntivo opposto nella convinzione che la pretesa esercitata scaturisse non già da un pregresso atto di transazione con cui le parti avevano inteso porre fine al contenzioso tra loro insorto in ordine alla spettanza dei compensi revisionali – contenzioso in relazione al quale era intervenuta pronuncia regolatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario (10946/2010), ritenuta nella specie non vincolante dal decidente –, ma direttamente dall'art. 22 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto, in ragione del che la giurisdizione a conoscere Ric. 2020 n. 01558 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1558/2020 Numero sezionale 525/2021 Numero di raccolta generale 3935/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 sulla stessa spettava in via esclusiva al giudice amministrativo in forza della previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 cod. proc. amm. e l'adito giudice ordinario era perciò tenuto a declinarla in favore di questo.
1.3. Il gravame avverso questa decisione dispiegato dalla soccombente American Laundry Ospedaliera, pur ritenuto ammissibile per essere risultato tempestivamente proposto («la citazione mediante la quale è stato proposto, pur essendo stata notificata ad AOUSUN il 15 settembre 2015 risulta a tal fine consegnata all'ufficiale giudiziario competente l'11 settembre 2015»), era rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza per cui è oggi giudizio. Conveniva, inizialmente, il decidente con l'assunto tribunalizio nella parte in cui questo aveva ritenuto che la pretesa oggetto di pronuncia non si fondasse sull'accordo transattivo ma direttamente sull'art. 22 dell'annesso capitolato d'appalto, onde del tutto rettamente il primo giudice aveva escluso l'efficacia vincolante della citata ordinanza regolatoria della giurisdizione, traendo forza la pretesa esercitata nel giudizio in cui essa era stata pronunciata dall'attuazione dell'accordo transattivo e dall'incidenza delle successive determinazioni adottate dalla committente sulle posizioni di diritto soggettivo sorte in dipendenza di detto accordo. Riteneva tuttavia la Corte d'Appello, in questo prendendo le distanze dal giudizio di primo grado, che la cornice giuridica entro cui ricondurre il corretto enunciato operato dal giudice di prime cure («deve concludersi che il primo giudice ha correttamente ritenuto che la controversia al suo esame rientrasse nella sfera giurisdizionale eclusiva del giudice amministrativo»), non fosse da rinvenire per ragioni di ordine temporale nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ovvero nell'art. 244, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 («il codice del processo amministrativo è entrato in Ric. 2020 n. 01558 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1558/2020 Numero sezionale 525/2021 Numero di raccolta generale 3935/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 vigore il 16 settembre 2010 e, dunque, dopo l'inizio del processo di primo grado»;
«la medesima questione di giurisdizione non può essere risolta nemmeno sulla base dell'art. 244, co. 3, d.lgs. 163/2006 ... entrato in vigore il 1° luglio 2006»), bensì nel pregresso anticipatorio dettato dell'art. 6, comma 12, l. 24 dicembre 1993, nel testo antevigente all'art. 44 l. 23 dicembre 1994, n. 724 («in ossequio a quanto allora disposto dal primo periodo del sesto comma dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ... la conseguente controversia deve ritenersi, all'epoca del suo inizio, rientrante a pieno titolo tra quelle "derivanti dall'applicazione dei commi 1 a 15" dello stesso art. 6»). In ragione di ciò, proseguiva, quindi la Corte d'Appello, si rendeva applicabile il dodicesimo comma del medesimo articolo, attributivo della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo («dovendo l'espressione utilizzata dal legislatore essere interpretata ... in conformità con le sue evidenti finalità di limitare i conflitti di giurisdizione e la precedente necessità di adire giudici diversi a seconda che la controversia riguardasse l'an o il quantum della revisione prezzi»);
e né questa conclusione si prestava a smentite per effetto della pronuncia regolatoria della giurisdizione risultante dall'ordinanza 19046/2010 affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, considerato il diverso fondamento, rispetto a quella odierna, della fattispecie esaminata in quella sede («invero, come s'è già detto, la pretesa creditoria azionata con il ricorso
VALADIER
44, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dagli avvocati F S e M RARIA LA ROSA;
- ricorrente -
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI (già Azienda Ospedaliera F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1558/2020 Numero sezionale 525/2021 Numero di raccolta generale 3935/2022 Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli), in Data pubblicazione 08/02/2022 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SAVERIO NITTI
11, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentata e difesa dall'avvocato A N;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2591/2019 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 14/05/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con decreto ingiuntivo notificato il 14.12.2009 il Tribunale di Napoli, accogliendo il ricorso dell'American Laundry Ospedaliera s.p.a., intimava alla Azienda Ospedaliera Universitaria della II Università di Napoli il pagamento dei compensi rivendicati dall'istante per l'anno 2007 a titolo di revisione prezzi in relazione ai servizi ausiliari, consistenti segnatamente nella fornitura di biancheria, da essa prestati in favore dell'ingiunta in esecuzione del contratto di appalto stipulato con questa nel dicembre 1994. 1.2. La susseguente opposizione proposta dall'Azienda Ospedaliera era accolta dal Tribunale di Napoli, che con sentenza 2218/2015 revocava il decreto ingiuntivo opposto nella convinzione che la pretesa esercitata scaturisse non già da un pregresso atto di transazione con cui le parti avevano inteso porre fine al contenzioso tra loro insorto in ordine alla spettanza dei compensi revisionali – contenzioso in relazione al quale era intervenuta pronuncia regolatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario (10946/2010), ritenuta nella specie non vincolante dal decidente –, ma direttamente dall'art. 22 del capitolato speciale allegato al contratto di appalto, in ragione del che la giurisdizione a conoscere Ric. 2020 n. 01558 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1558/2020 Numero sezionale 525/2021 Numero di raccolta generale 3935/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 sulla stessa spettava in via esclusiva al giudice amministrativo in forza della previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 cod. proc. amm. e l'adito giudice ordinario era perciò tenuto a declinarla in favore di questo.
1.3. Il gravame avverso questa decisione dispiegato dalla soccombente American Laundry Ospedaliera, pur ritenuto ammissibile per essere risultato tempestivamente proposto («la citazione mediante la quale è stato proposto, pur essendo stata notificata ad AOUSUN il 15 settembre 2015 risulta a tal fine consegnata all'ufficiale giudiziario competente l'11 settembre 2015»), era rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza per cui è oggi giudizio. Conveniva, inizialmente, il decidente con l'assunto tribunalizio nella parte in cui questo aveva ritenuto che la pretesa oggetto di pronuncia non si fondasse sull'accordo transattivo ma direttamente sull'art. 22 dell'annesso capitolato d'appalto, onde del tutto rettamente il primo giudice aveva escluso l'efficacia vincolante della citata ordinanza regolatoria della giurisdizione, traendo forza la pretesa esercitata nel giudizio in cui essa era stata pronunciata dall'attuazione dell'accordo transattivo e dall'incidenza delle successive determinazioni adottate dalla committente sulle posizioni di diritto soggettivo sorte in dipendenza di detto accordo. Riteneva tuttavia la Corte d'Appello, in questo prendendo le distanze dal giudizio di primo grado, che la cornice giuridica entro cui ricondurre il corretto enunciato operato dal giudice di prime cure («deve concludersi che il primo giudice ha correttamente ritenuto che la controversia al suo esame rientrasse nella sfera giurisdizionale eclusiva del giudice amministrativo»), non fosse da rinvenire per ragioni di ordine temporale nell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ovvero nell'art. 244, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 («il codice del processo amministrativo è entrato in Ric. 2020 n. 01558 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 1558/2020 Numero sezionale 525/2021 Numero di raccolta generale 3935/2022 Data pubblicazione 08/02/2022 vigore il 16 settembre 2010 e, dunque, dopo l'inizio del processo di primo grado»;
«la medesima questione di giurisdizione non può essere risolta nemmeno sulla base dell'art. 244, co. 3, d.lgs. 163/2006 ... entrato in vigore il 1° luglio 2006»), bensì nel pregresso anticipatorio dettato dell'art. 6, comma 12, l. 24 dicembre 1993, nel testo antevigente all'art. 44 l. 23 dicembre 1994, n. 724 («in ossequio a quanto allora disposto dal primo periodo del sesto comma dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ... la conseguente controversia deve ritenersi, all'epoca del suo inizio, rientrante a pieno titolo tra quelle "derivanti dall'applicazione dei commi 1 a 15" dello stesso art. 6»). In ragione di ciò, proseguiva, quindi la Corte d'Appello, si rendeva applicabile il dodicesimo comma del medesimo articolo, attributivo della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo («dovendo l'espressione utilizzata dal legislatore essere interpretata ... in conformità con le sue evidenti finalità di limitare i conflitti di giurisdizione e la precedente necessità di adire giudici diversi a seconda che la controversia riguardasse l'an o il quantum della revisione prezzi»);
e né questa conclusione si prestava a smentite per effetto della pronuncia regolatoria della giurisdizione risultante dall'ordinanza 19046/2010 affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, considerato il diverso fondamento, rispetto a quella odierna, della fattispecie esaminata in quella sede («invero, come s'è già detto, la pretesa creditoria azionata con il ricorso
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